Lavoro

Cuneo fiscale, buste paga più pesanti

ROMA – La Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha previsto, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, la proroga dell’esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali Ivs a carico del lavoratore e più precisamente:

  • 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.
  • 7%, senza effetti sul rateo di tredicesima, se la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo relativamente alla tredicesima mensilità o al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente, invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2024, è stato previsto espressamente che tale esonero non abbia effetti sul rateo di tredicesima.

Pertanto, le soglie di retribuzione imponibile mensile espressamente previste dalla norma devono essere considerate al netto del rateo di tredicesima.

I soggetti beneficiari di tale esonero contributivo sono tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, inclusi i lavoratori con rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto delle soglie limite di retribuzione mensile sopra riportate purché vengano rispettati i limiti della retribuzione mensile espressamente individuati, nonché nei limiti dei soli contributi Ivs a carico del lavoratore. Restano esclusi dal beneficio i rapporti di lavoro domestico.

Facendo un esempio pratico, se nel mese di riferimento non si ecceda una retribuzione imponibile ai fini previdenziali e al netto del rateo di tredicesima, di 2.692 euro e la quota di contribuzione Ivs a carico del lavoratore sia pari al 9,19%, tale quota potrà essere ridotta di 6 punti percentuali, ossia potrà essere determinata per un ammontare pari a 3,19 punti percentuali.

Analogamente, nelle ipotesi in cui nel mese di riferimento non si ecceda una retribuzione imponibile ai fini previdenziali di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima, e la quota di contribuzione Ivs a carico del lavoratore sia pari al 9,19%, tale quota potrà essere ridotta di 7 punti percentuali, ossia potrà essere determinata per un ammontare pari a 2,19 punti percentuali.

Poiché la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, la riduzione della quota dei contributi previdenziali Ivs dovuta dal lavoratore potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, un’entità diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita.

Infine, l’applicazione di tale misura non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea poiché la sua applicazione grava sulla sola quota di contribuzione Ivs a carico del lavoratore ed è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro.