Chi non è addetto ai lavori, nulla può sapere sulla importanza che ha il decreto ingiuntivo nella vita di tutti i giorni per un soggetto che è creditore di determinate somme, ma che il debitore non corrisponde sia perché non ha il relativo denaro, sia perché – non avendo nulla da perdere – non intende pagare.
A questo punto, chi vanta il credito si rivolge ad un legale per richiedere il relativo decreto ingiuntivo. La competenza ad emetterlo è sia del giudice di pace sino alla somma di €. 5.000,00, sia del tribunale civile, superata tale soglia. Avviene sovente che il debitore proponga opposizione avverso il decreto ingiuntivo, per cui si instaura un ordinario procedimento civile, nel quale il creditore deve dare prova del proprio credito mentre il debitore deve dare prova che il credito non è dovuto oppure è stato estinto.
Nel corso del giudizio, il creditore – in base alla fondatezza del proprio credito – può richiedere che il decreto ingiuntivo (che è stato opposto), venga munito di clausola di provvisoria esecuzione ove la stessa non sia stata concessa al momento dell’emissione. Abbiamo fatto questa premessa per aggiungere ora una nuova questione di carattere processuale, che è sorta con l’istituzione della “mediazione obbligatoria”. Detto istituto, nel caso del decreto ingiuntivo, prevede che – dopo l’opposizione e la concessione della clausola di provvisoria esecuzione e prima ancora di procedere oltre nel relativo giudizio – venga esperito il tentativo obbligatorio della mediazione.
Questa verrà espletata davanti al mediatore in base al relativo regolamento, con la conseguenza che la questione debitoria potrà risolversi anche bonariamente. Sorge però, a questo punto, un problema di carattere procedurale ma anche economico, e cioè: chi deve proporre la mediazione, il debitore o il creditore? Sino a qualche tempo fa era incerto a chi spettasse detto obbligo, finalmente però la cassazione, con sentenza a sezioni unite emessa il 18 settembre 2020 n°19596, ha statuito che spetta al creditore opposto. In caso di omissione della detta mediazione obbligatoria, il giudice dichiarerà improcedibile il relativo giudizio, che travolgerà il decreto ingiuntivo opposto, nel senso che esso non avrà più valore ed efficacia giuridica.