Gli articoli 22-bisa e 22-sexies del decreto legge 31dicembre 2020 convertito dalla legge 26 febbraio 2021 differiscono i seguenti adempimenti tributari. (gli articoli di seguito indicati senza la citazione della norma alla quale appartengo fanno parte della legge soprarichiamata).Proroga di alcuni termini in materia tributaria (art. 22-bis)
Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie sono sospesi i termini di scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dalla Concentrazione della riscossione nell’accertamento) e dal Potenziamento dei processi di riscossione dell’INPS I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni della Sospensione dei termini per eventi eccezionali).
2 – Validità degli atti e dei provvedimenti adottatiti
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti in merito alla determinazione degli interessi di mora fino al pagamento delle cartelle esattoriali, degli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte e gli Accessori dei crediti previdenziali. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo, all’agente della riscossione e alle società incaricate della riscossione si applicano le disposizioni relative ai pignoramenti di stipendi e pensioni effettuati prima del 19 maggio 2020alle verifiche relative alle cartelle di pagamento notificate alle pubbliche Amministrazioni.
Modifiche alla disciplina relativa alle ulteriori detrazioni fiscali per i redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 22-sexies)
La legge in commento modifica le ulteriori detrazioni spettanti ai percettori del reddito di cui all’intestazione nelle misure e dalle date di seguito rappresentate.
Per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, le ulteriori detrazioni sul reddito di lavoro dipendente ed assimilato spetta nei seguenti importi:
a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 960 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro’;
Allo scopo di chiarire la determinazione dell’appena esposta ulteriore detrazione si fanno seguire due esempi (uno per ciascun calcolo):
1°) Reddito annuo pari a 30.000 euro
960 + 240 x (35.000 – 30.000) : 7.000 = 857,14 (ulteriore detrazione fiscale):
2°) Reddito annuo pari a 37.000 euro
960 x (40.000 – 37.000) : 5.000 = 576,00 (ulteriore detrazione fiscale).
I sostituti d’imposta, riconoscono l’ulteriore detrazione ripartendola fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l’ulteriore detrazione qui detta si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell’ulteriore detrazione non spettante è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Salvatore Freni