Fisco

Decreto Milleproroghe e le ultime novità in maniera fiscale

Gli articoli 22-bisa e 22-sexies del decreto legge 31dicembre 2020 convertito dalla legge 26 febbraio 2021 differiscono i seguenti adempimenti tributari. (gli articoli di seguito indicati senza la citazione della norma alla quale appartengo fanno parte della legge soprarichiamata).Proroga di alcuni termini in materia tributaria (art. 22-bis)

1 –  Entrate tributarie e non tributarie

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie sono sospesi i termini di scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da  cartelle  di  pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli  avvisi  previsti dalla Concentrazione della riscossione nell’accertamento) e  dal Potenziamento dei processi di riscossione dell’INPS I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati  in  unica soluzione  entro  il  mese  successivo  al  termine  del  periodo  di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto  già  versato.  Si applicano  le  disposizioni della  Sospensione dei termini per eventi eccezionali).

 

2 –  Validità degli atti e dei provvedimenti adottatiti

Restano validi  gli  atti  e  i  provvedimenti  adottati  e  gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo  dal  1° gennaio 2021 al 15 gennaio  2021  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti prodottisi e i rapporti giuridici  sorti  sulla  base  dei  medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora  corrisposti in merito alla determinazione degli interessi di mora fino al pagamento delle cartelle esattoriali, degli interessi di mora, le sanzioni e le  somme aggiuntive corrisposte e gli Accessori dei crediti previdenziali.  Agli  accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto  periodo, all’agente della riscossione e alle società incaricate della riscossione si applicano le disposizioni relative ai pignoramenti di stipendi e pensioni effettuati prima del 19 maggio 2020alle  verifiche  relative alle cartelle di pagamento notificate alle pubbliche Amministrazioni.

Modifiche alla disciplina relativa alle ulteriori detrazioni fiscali per i redditi di lavoro dipendente e assimilati (art. 22-sexies)

La legge in commento modifica le ulteriori detrazioni spettanti ai percettori del reddito di cui all’intestazione nelle misure e dalle date di seguito rappresentate.

 

Misura delle  ulteriori detrazioni fiscali

Per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, le ulteriori detrazioni sul reddito di lavoro dipendente ed assimilato spetta nei seguenti importi:

        a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e  l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000  euro,  diminuito  del  reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo  è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

        b) 960 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a  35.000 euro ma non  a  40.000  euro;  la  detrazione  spetta  per  la  parte corrispondente al rapporto tra l’importo di  40.000  euro,  diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro’;

Allo scopo di chiarire la determinazione dell’appena esposta ulteriore detrazione si fanno seguire due esempi (uno per ciascun calcolo):

1°) Reddito annuo pari a 30.000 euro

960 + 240 x (35.000 – 30.000) : 7.000 = 857,14 (ulteriore detrazione fiscale):

2°) Reddito annuo pari a 37.000 euro

960 x (40.000 – 37.000) : 5.000 = 576,00 (ulteriore detrazione fiscale).

Riconoscimento da parte dei sostituti d’imposta

I sostituti d’imposta,  riconoscono l’ulteriore detrazione ripartendola fra  le  retribuzioni erogate a decorrere dal 1°  luglio  2020  e  verificano  in  sede  di conguaglio  la  spettanza  della  stessa.  Qualora   in   tale   sede l’ulteriore detrazione qui detta si riveli non  spettante,  i medesimi sostituti d’imposta  provvedono  al  recupero  del  relativo importo. Nel caso in cui il  predetto  importo  superi  60  euro,  il recupero dell’ulteriore detrazione non  spettante  è effettuato in  dieci rate di pari  ammontare  a  partire  dalla  retribuzione  che sconta gli effetti del conguaglio.

Salvatore Freni