Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.
Il periodo di accensione degli impianti, spiega il ministero della Transizione ecologica, “è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio”.
Si ridisegna così la cartina di accensione dei riscaldamenti, in questo modo:
Le aree della Zona F sono quelle tipicamente dell’arco alpino.
Come riporta il Sole 24 ore in un articolo: In zona A si trovano Lampedusa e Porto Emedocle, Agrigento, Reggio Calabria, Messina o Trapani nella Zona B.
Napoli, Imperia, Taranto e Cagliari nella C; Roma, Firenze, Foggia, Ancona e Oristano nella D; Milano, Torino, Bologna, Aosta e L’Aquila nella E.
In presenza di “situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta.
Le riduzioni per il riscaldamento, previste dal decreto del Mite, hanno delle esenzioni: in particolare, “non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili”, fa sapere il ministero della Transizione ecologica.