Fatti

“Salva casa”, le norme già applicabili in Sicilia

PALERMO – Nonostante l’approvazione del Dl “Salva Casa”, diventato legge la 69/2024, la sua totale applicazione in Sicilia non sarà immediata. Il motivo è molto semplice. Benché il Testo Unico Edilizia nazionale abbia superato il primo ventennio di applicazione, la Regione Siciliana l’ha recepito solo nel 2016 con la Legge n.16 del 10/8/2016, che, nel corso di questi anni, è stata aggiornata per diversi motivi, tra cui alcune pronunce contrarie della Corte Costituzionale.

Nella sua attuale versione, e dopo l’ultima modifica apportata dalla Legge regionale n. 23/2021, l’art. 1, comma 1, della Legge n. 16/2016 dispone che “dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto al titolo II, si applica nella Regione il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni”.

Entrando nel dettaglio, l’art. 1 del Decreto Salva Casa modifica i seguenti articoli del Testo Unico Edilizia: l’art. 6 relativo agli interventi di “edilizia libera”, l’art. 9-bis che contiene la definizione di “stato legittimo”, l’art. 23-ter sul mutamento d’uso urbanisticamente rilevante, l’art. 31 che riguarda gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali l’art. 34-bis sulle tolleranze costruttive, l’art. 36 relativo alla sanatoria degli abusi maggiori (assenza di titolo, totale difformità o variazioni essenziali), l’art. 37 relativo agli interventi realizzati in assenza o difformità dalla Scia. È inoltre previsto l’inserimento all’interno del d.P.R. n. 380/2001 del nuovo art. 36-bis per la sanatoria delle “parziali difformità”.

La Regione Siciliana ha recepito il d.P.R. n. 380/2001 con la Legge regionale n. 16/2016. Con questa legge è stato previsto il recepimento dinamico degli articoli del d.P.R. n. 380/2001 e “successive modificazioni” e il recepimento statico (con modifiche) degli articoli 4, 6, 6-bis, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 23 bis, 32, 34, 36, 63, 85, 86, 89 e 100. Ciò significa che per recepire le modifiche all’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001, relative alle VePA e alle pergotende, si dovrà modificare l’art. 3 della citata Legge n. 16/2016. Stessa sorte per le importanti modifiche all’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, che limita la doppia conformità edilizia-urbanistica agli abusi maggiori e che dovrà essere recepita con una modifica all’art. 14 della Legge n. 16/2016.

Tutte le modifiche agli altri articoli, invece, hanno recepimento dinamico. Anche il nuovo art. 36-bis è recepito dinamicamente in considerazione del dettato normativo di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 16/2016, Il nuovo art. 36-bis è una “successiva modificazione” recepita dinamicamente. Risulta quindi chiaro che per far “funzionare” le disposizioni di cui agli articoli 36-bis e 37 (recepiti dinamicamente) si dovrà necessariamente intervenire sull’art. 14 della Legge n. 16/2016 relativo al recepimento con modifiche dell’art. 36.

A tal proposito la neo assessora Giusi Savarino ha firmato la circolare dell’8 agosto 2024, prot. 12002, mediante la quale il Dipartimento Urbanistica della Regione Siciliana ha confermato l’immediata applicazione delle modifiche apportate agli articoli 2-bis, 9-bis, 23-ter, 31, 34-bis e 37 del Testo Unico Edilizia. Non sono, invece, immediatamente applicabili (in quanto recepiti con modifica) agli articoli 6, 10, 32, 34 e 36 del d.P.R. n. 380/2001.

Per quanto riguarda, invece, i due nuovi articoli 34-ter e 36-bis, il legislatore regionale ha ammesso che trattandosi di una nuova disciplina, necessitano di un recepimento per trovare ingresso nell’ordinamento regionale siciliano.

Salva Casa, ecco le norme immediatamente applicabili in Sicilia

Sulla base della circolare regionale citata le norme immediatamente applicabili in Sicilia sono quella che deroga in materia di limiti di distanza tra fabbricati, quella su “documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili”, su “mutamento d’uso urbanistico rilevante” e su “interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali”, quella sulle tolleranze costruttive e, infine, quella sugli “interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività”.

La lettera a) dell’art. 1, comma 1, del D.L. 29/5/2024, n. 69, come convertito, aggiunge il comma 1 quater all’art. 2-bis del D.P.R. n.380/2001, il quale disciplina le deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati. Tenuto conto che l’art. 2-bis è stato recepito dinamicamente dalla legge regionale n. 16/2016, la modifica è immediatamente vigente nell’ordinamento regionale.

Le lettere b), b-bis), c), c-bis), c-ter e d) dell’art. 1, comma 1, del D.L. 29/5/2024, n. 69, come convertito,modificano, rispettivamente, l’art. 9-bis “Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili”, l’art. 23-ter “Mutamento d’uso urbanisticamente rilevante”, l’art. 24 “Agibilità” e l’art. 31 “Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali” del D.P.R. n. 380/2001. Tali articoli sono stati recepiti dinamicamente dalla legge regionale n. 16/2016 e, pertanto, le suddette modifiche operate al T.U.E. sono immediatamente vigenti nell’ordinamento regionale.

La lettera f) dell’art. 1, comma 1, del D.L. 29/5/2024, n. 69, come convertito, modifica l’art. 34-bis rubricato “Tolleranze costruttive”. Tale art. è stato recepito dinamicamente dalla legge regionale 10/8/2016, n.16 e, pertanto, la modifica è immediatamente vigente nell’ordinamento regionale.

La lettera i) dell’art. 1, comma 1, del D.L. 29/5/2024, n. 69, come convertito, modifica l’art. 37 rubricato “Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata inizio attività”. Tale art. è stato recepito dinamicamente e, pertanto, la modifica è immediatamente vigente nell’ordinamento regionale.

L’art. 1, comma 2, del D.L. 29/5/2024, n. 69, come convertito, introduce una norma che disciplina l’utilizzazione delle sanzioni di cui all’art. 31, all’art. 34 ter e all’art. 36 bis del T.U.E. Tale comma 2 trova applicazione esclusivamente nei limiti delle misure recepite dinamicamente dalla legge regionale 10/8/2016, n.16, ossia l’art. 31, dovendo per le altre attendere l’eventuale recepimento nella legislazione regionale.