Economia

Delega fiscale, cosa dice il disegno di legge: nuove regole per i diritti del contribuente

Il disegno di legge delega sulla riforma fiscale all’articolo 4 rubricato “Revisione dello statuto dei diritti del contribuente” la quale materia in precedenza era contenuta principalmente nella legge 27 luglio 2000, n. 212 viene modificata nel modo di seguito rappresentato:

  • a) si rafforza l’obbligo di motivazione degli atti impositivi (quali accertamenti, avvisi bonari, cartelle di pagamento etc.) anche mediante l’indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa tributaria viene valorizzato il principio del legittimo affidamento del contribuente e della certezza del diritto;;
  • b) si razionalizza la disciplina degli interpelli (cioè del procedimento che consente al contribuente di ottenere dal fisco chiarimenti sulle norme incerte), al fine di:
  • 1) ridurre il ricorso alla disciplina dell’interpello implementando l’emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale, anche prevedendo una casistica delle fattispecie di abuso del diritto (cioè di ogni forma anormale di esercizio di un diritto che, senza realizzare alcun interesse per il suo titolare, provoca un danno o un pericolo di danno per altri soggetti),. elaborate anche a seguito dell’interlocuzione con gli ordini professionali, con le associazioni di categoria e gli altri enti esponenziali di interessi collettivi, nonché tenendo conto delle proposte pervenute a seguito di pubbliche consultazioni;
  • 2) rafforzare il divieto di presentazione di interpelli riservando l’ammissibilità alle sole questioni che non trovano soluzioni in documenti interpretativi già emanati;
  • 3) subordinare, per le persone fisiche ed i contribuenti di minori dimensioni, la procedura di interpello alle sole ipotesi in cui non è possibile ottenere risposte scritte mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale;
  • 4) subordinare l’ammissibilità degli interpelli al versamento di un contributo, da graduare in relazione a diversi fattori, quali la tipologia di contribuente o il valore della questione oggetto, dell’istanza, finalizzato al finanziamento della specializzazione e della formazione professionale continua del personale delle Agenzie fiscali;
  • c) prevedere una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario;
  • d) prevedere una generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità;
  • e) prevedere una disciplina generale delle invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione;
  • f) potenziare l’esercizio del principio del potere di autotutela (cioè della facoltà degli enti impositori di annullare i propri atti errati anche previo contestazione del destinatario degli stessi atti) estendendone le ipotesi agli errori manifesti nonostante la definitività dell’atto, prevedendo l’impugnabilità del diniego ovvero del silenzio nei medesimi casi, nonché, con riguardo alla valutazione di diritto e di fatto, limitando la responsabilità amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alla sola condotta dolosa.

Allo scopo di meglio rappresentare i due istituti illustrati sopra che il disegno di legge in commento sta riformando (autotutela ed interpello) si fanno seguire tre esempi sul funzionamento dei medesimi istituti.

Esempio 1 – ipotesi di autotutela

Un contribuente riceve la richiesta di pagamento di IMU (Imposta Municipale Propria), che grava sugli immobili, esclusa ‘l’abitazione principale, per un immobile che tale contribuente ha venduto anni prima, di conseguenza la pretesa tributaria richiesta è indebita.

Alla luce di tale fatto il detto contribuente presenta ricorso alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso la suddetta richiesta allegando al ricorso copia del contratto di compra-vendita dell’immobile oggetto della pretesa tributaria in argomento. L’ufficio tributi del comune che ha richiesto il tributo contestato, preso atto che il contribuente a cui è stato richiesto il pagamento di IMU non è più proprietario dell’immobile oggetto della richiesta dell’imposta, nel suo potere di autotutela, annulla tale sua pretesa tributaria.

Esempio 2 – ipotesi di interpello accettato

Un contribuente, nel momento in cui deve presentare la dichiarazione dei redditi per un dato anno fiscale, ha dubbi su in quale quadro del Modello UNICO PF deve indicare un provento conseguito nell’anno oggetto della dichiarazione dei redditi che si accinge a compilare, a questo punto decide di ricorrere ad un interpello da presentare all’Agenzia delle entrate, la quale – poiché il quesito riguarda un argomento sul quale non vi sono stati chiarimenti (con circolari o risposte a precedenti interpelli) sul medesimo argomento – risponde fornendo i chiesti chiarimenti.

Esempio 3 – ipotesi di interpello non accettato

In un caso simile a quello di cui all’esempio 2 nel quale, invece, esiste una precedente risposta ad altro interpello sul medesimo argomento o esiste una circolare del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) sullo stesso argomento, l’ufficio richiesto non fornirà alcuna risposta.