Fisco

Delega fiscale e concordato preventivo biennale

ROMA – L’articolo 17 (intitolato Procedimento accertativo), della Legge delega recentemente approvata dal Parlamento, con l’intento di potenziare gli adempimenti collaborativi dei contribuenti, oltre a prevedere il contraddittorio preventivo obbligatorio (disposizione di enorme importanza) ed altri sistemi volti ad evitare errori del contribuente, ha stabilito – tra l’altro, l’istituzione di un istituto speciale di definizione del rapporto tributario, riguardante un determinato periodo (biennale), seppure in presenza di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati che attestano la correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti.

Si tratta praticamente di un accordo tra il Fisco e il contribuente, per la determinazione di una base imponibile, sostanzialmente costruita sulla base del reddito lordo stimato, sul quale il contribuente che aderisce dovrà versare le tasse nei due anni successivi senza il rischio di pagare altre tasse sull’eventuale ulteriore reddito che potrebbe essere conseguito nello stesso periodo.

Riguarda, comunque, solo i titolari di reddito di impresa, lavoratori autonomi o professionisti con un fatturato non particolarmente consistente, ai quali, come già detto, si applicano le tasse su una base imponibile fissata per due anni.
In questo modo, e qui sta la spinta all’adesione spontanea, il contribuente saprà, con anticipo di due anni, le tasse che dovrà versare nel successivo biennio e sa pure che non dovrà pagare nulla in caso di superamento degli importi imponibili stimati e preventivamente definiti. Evidentemente non gli spetterà alcun rimborso qualora il reddito, a consuntivo, dovesse essere inferiore a quello concordato per il biennio.

Tornando al dettato della legge, la delega fiscale già approvata, ricordiamo che è il punto 2 del citato articolo 17 che prevede, appunto, per i soggetti di minore dimensione, l’introduzione del concordato preventivo biennale, un regime al quale possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo.

A tal fine, la direttiva legislativa stabilisce che sussistano:

1) l’impegno del contribuente, previo contraddittorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, formulata dall’Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione;

2) l’impegno del contribuente, previo contraddittorio con modalità semplificate, ad accettare e a rispettare la proposta per la definizione biennale della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, formulata dall’Agenzia delle entrate anche utilizzando le banche di dati e le nuove tecnologie a sua disposizione ovvero anche sulla base degli indicatori sintetici di affidabilità per i soggetti a cui si rendono applicabili;

3) l’irrilevanza, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap nonché dei contributi previdenziali obbligatori, di eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato, fermi restando gli obblighi contabili e dichiarativi;

4) l’applicazione dell’Iva secondo le regole ordinarie, comprese quelle riguardanti la trasmissione telematica dei corrispettivi e la fatturazione elettronica;

5) la decadenza dal concordato nel caso in cui, a seguito di accertamento, risulti che il contribuente non ha correttamente documentato, negli anni oggetto del concordato stesso o in quelli precedenti, ricavi o compensi per un importo superiore a prestabilite soglie ritenute significative ovvero ha commesso altre violazioni fiscali di non lieve entità.

Sono regole che, nel loro intento, anche perché non contengono agevolazioni di grossa entità, al fine della compliance vanno benissimo. Bisognerà vedere, tuttavia, se un accordo preventivo col fisco, seppure con i “paletti” imposti dalla legge e comunque condizionato – molto probabilmente – dai punteggi Isa, possa avere conseguenze negative, anche in caso di decadenza dall’applicazione dell’istituto conciliativo.

Bisognerà vedere, infatti, se i risultati positivi saranno tali da compensare quelli, probabili, negativi, visto che potrebbe pure accadere che possa essere realizzata, per assurdo, attraverso un accordo del genere prima citato, una evasione “preventivamente concordata” col fisco.