ROMA – La legge delega sulla riforma tributaria, la n. 111 del 9 agosto scorso, all’articolo 10 non ha escluso nemmeno i tributi indiretti diversi dall’Iva (per la quale aveva già provveduto al precedente articolo 7), prevedendo Principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti.
A tal fine, il Governo, in virtù di quanto disposto dal Parlamento con la citata legge delega, dovrà:
a) razionalizzare la disciplina dei singoli tributi, anche mediante l’accorpamento o la soppressione di fattispecie imponibili ovvero mediante la revisione della base imponibile o della misura dell’imposta applicabile;
b) prevedere il sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per l’imposta di registro;
c) semplificare la disciplina dell’imposta di bollo e dei tributi speciali tenendo conto, in particolare, della dematerializzazione dei documenti e degli atti;
d) prevedere l’applicazione di un’imposta, eventualmente in misura fissa, sostitutiva dell’imposta di bollo, delle imposte ipotecaria e catastale, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie, per gli atti assoggettati all’imposta di registro e all’imposta sulle successioni e donazioni e per le conseguenti formalità da eseguire presso il catasto e i registri immobiliari;
e) ridurre e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti anche mediante l’introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici;
f) semplificare le modalità di pagamento dei tributi, anche al fine del graduale superamento dei sistemi di autoliquidazione, fermo restando quanto previsto dalla lettera b), e assicurare sistemi più efficienti di riscossione anche mediante l’utilizzo di mezzi elettronici di pagamento;
g) rivedere le modalità di applicazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari con finalità di semplificazione e con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente, ove agevolmente identificabile;
h) riordinare le tasse automobilistiche, anche nell’ottica della razionalizzazione e semplificazione del prelievo, valutando l’eventuale e progressivo superamento dell’addizionale erariale sulla tassa automobilistica per le autovetture e gli autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di persone e cose, aventi potenza superiore a185 chilowatt, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a carico del settore delle tasse automobilistiche.
Insomma, una serie di disposizioni che, se bene tradotte in norme facilmente applicabili, costituiranno sicuramente un grande passo in avanti in questo settore che, nonostante piccole modifiche, sostanzialmente è vecchio di più di un secolo, visto che è stata la legge n. 585 del 21 aprile 1862 che impose l’obbligo della registrazione per “gli atti civili giudiziali e stragiudiziali e le trasmissioni di beni a causa di morte”.
A prescindere, comunque, dalle già ripetute disposizioni contenute nella delega volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti ed il versamento del tributo, fa molto piacere leggere la prevista disposizione (contenuta alla lettera g) della delega) che chiede al Governo di rivedere le modalità di applicazione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari, principalmente con la previsione della preventiva richiesta del tributo alla parte soccombente al fine di evitare che le spese dell’imposta di registro, che sono a carico della parte soccombente, a causa dell’attuale principio di solidarietà passiva (che determina la notifica contestuale ad entrambi le parti, con il rischio – seppure remoto – di duplicazione di pagamento) e della frequente assenza di beni aggredibili della parte che ha perso la controversia, debbano alla fine gravare sulla parte vittoriosa la quale, in tal modo, non solo non può recuperare quanto eventualmente disposto a suo favore dal Giudice, ma si vede pure costretta a pagare le relative “tasse” all’Agenzia delle Entrate. Una vera e propria ingiustizia che, speriamo, venga eliminata, magari rivedendo pure il principio di solidarietà (cfr art. 57, 1^ comma, TU n. 131/1986) anche per altri casi, come in quello dell’imposta “principale”, spesso non facilmente classificabile come tale per mancanza di chiarezza della norma (potrebbe trattarsi talvolta di imposta “suppletiva” dovuta solo dalla parte contribuente), imposta della quale, se considerata appunto “principale”, viene chiamato a rispondere (spesso con la notifica dell’avviso di liquidazione solo a lui), solo il notaio o altro ufficiale rogante, senza coinvolgere il “vero” soggetto contribuente (non si dimentichi il principio della tassazione in base alla capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione) tenuto veramente a pagare il tributo, quel tributo che, in materia di imposta di registro, può avere la qualificazione giuridica di imposta principale, suppletiva o complementare.
Non si dimentichi, comunque, che, purtroppo, la Corte di Cassazione, con Sentenza N. 9126 del 23 aprile 2014, ha affermato che i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di registro, ai sensi del Dpr. n. 131 del 1986, art. 57, sono le parti contraenti. E con riferimento a esse la norma prevede una mera coobbligazione solidale, per cui l’amministrazione non è vincolata né dal beneficio dell’ordine, né, tanto meno, dal beneficio di previa escussione.
Praticamente, secondo la Cassazione, “ciascun debitore è tenuto, verso l’erario, per l’intero debito d’imposta, e il creditore erariale può esigere l’adempimento totale da parte dell’uno o dell’altro, a sua scelta. E fino a quando non abbia conseguito l’adempimento, non gli è preclusa la facoltà di esigere il pagamento dai singoli condebitori e di agire anche separatamente nei loro confronti”.
Eppure, la Commissione Finanze del Senato aveva già approvato nel 2018 il disegno di legge n. 892 di modifica all’art. 57 del Testo unico di cui al Dpr 131/1986 in materia solidarietà in caso di pagamento dell’imposta di registro sugli atti giudiziari, secondo il quale il pagamento dell’imposta avrebbe dovuto gravare in primo luogo sulla parte totalmente soccombente e solo in via sussidiaria a carico della parte vincitrice. Evidentemente il disegno di legge non ha avuto il successo parlamentare al quale tanto si sperava.
Per trovare un punto d’incontro tra le esigenze del contribuente e quelle dell’Erario, si potrebbe quantomeno, in sede di attuazione della delega, prevedere l’escussione del contribuente sul quale deve effettivamente gravare l’imposta (a norma dell’articolo 53 della Costituzione) e, in caso negativo di recupero, l’escussione dell’altro responsabile solidale che, magari solo per errore o per la citata e nota poca chiarezza della legge, ha contribuito involontariamente a commettere un errore dal quale certamente non può trarre alcun vantaggio.
Non si dimentichi comunque che la citata legge delega 111/23, proprio in merito alla solidarietà ed alla preventiva escussione del responsabile principale, ha inserito anche la condizione secondo la quale la richiesta di pagamento alla parte soccombente e l’esclusione della responsabilità solidale della parte vittoriosa è possibile solo se la prima sia “agevolmente identificabile”.
Altra disposizione innovativa è quella di cui alla lettera h) riguardante le tasse automobilistiche, un tipo di tributo che intralcia notevolmente l’enorme numero di cittadini proprietari di autovettura o motocicletta, non solo per la difficoltà di calcolare esattamente il periodo e l’importo da pagare annualmente, ma anche allo scopo di attenuare lievemente il carico fiscale in questo settore, già pesantemente gravato, non solo dall’Iva, ma anche dalle accise (anch’esse soggette ad Iva) e dall’incremento del prezzo di carburante che, per motivi diversi, difficilmente diminuisce.