Fisco

Stop all’incarico di depositario delle scritture contabili: attiva la procedura telematica per inviare i documenti

L’Agenzia delle Entrate ha attivato la procedura telematica per la comunicazione della cessazione dell’incarico di depositario delle scritture contabili. Lo ha reso noto con un comunicato stampa del 29 luglio scorso.

I dettagli

Come già segnalato dalle pagine di questo Quotidiano, con l’articolo 4 del Decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, è stato inserito, nell’articolo 35 del Dpr 26 ottobre 1972 n. 633 (il decreto istitutivo dell’Iva), il comma 3 bis per disciplinare il caso in cui, a seguito della cessazione dell’incarico al professionista al quale originariamente (tramite dichiarazione inizio attività o variazione dati) era stata affidata anche la tenuta della tenuta della contabilità, non veniva presentata, con la dichiarazione di variazione ex art. 35, comma terzo, del già citato articolo 35, entro il classico termine di trenta giorni, la variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati libri, registri, scritture e altri documenti contabili.

Dal 13 gennaio 2024, data di entrata in vigore del Dlgs n. 1/2024, però, grazie alla citata nuova disposizione, in mancanza della comunicazione di variazione conseguente al venir meno dell’incarico al professionista, viene consentito allo stesso professionista stesso, già depositario, di evitare qualunque responsabilità comunicando di avere riconsegnato all’ex contribuente cliente la documentazione. Più in particolare, se il contribuente ha affidato a terzi l’incarico di tenuta e conservazione dei predetti libri e documenti e non provvede, in caso di cessazione del relativo incarico, alla presentazione della dichiarazione di variazione, nei successivi sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi previsto il depositario avvisa il contribuente, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che comunicherà all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico.

In questo modo, l’ex depositario, assolto il già menzionato onere comunicativo, entro i medesimi sessanta giorni deve provvedere all’invio di tale comunicazione all’Agenzia delle entrate e, a decorrere dalla data di quest’ultima comunicazione, il luogo di conservazione si presume coincidere con il domicilio fiscale del contribuente. La comunicazione del professionista è resa disponibile al soggetto passivo nella propria area riservata del sito internet dell’AdE.

Attivato il servizio web per la cessazione

Con Provvedimento n. 198619 del 17 aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate ha già provveduto ad approvare il modello comunicativo (“Comunicazione di cessazione incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti”). Ora, come precedentemente evidenziato, a partire dal 29 luglio scorso, è stato attivato il servizio web che consente all’ex depositario di inviare il modello per la “Comunicazione di cessazione incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti” prevista dalla nuova disposizione contenuta nell’articolo 35, comma 3-bis. È possibile trasmettere anche le comunicazioni riferite alle cessazioni di incarico avvenute dal 13 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del Dlgs n. 1/2024).

La conferma di cessazione dell’incarico

Fatti gli opportuni controlli, l’Agenzia rilascia una attestazione di avvenuta cessazione dell’incarico e, dalla data della comunicazione il luogo di conservazione dei documenti si presume coincidere con il domicilio fiscale del cliente depositante.