Giungono notizie sconfortanti dal mondo della Chiesa, in particolare quella siciliana, diocesi di Acireale. Il vescovo Antonio Raspanti ha diffuso una nota con la quale avvisa i fedeli di fare attenzione nell’affidarsi a falsi sacerdoti che dicono di appartenere ad una comunità ecclesiale dal nome “Cattolica”, ma la quale non ha alcun legame con la Chiesa Cattolica Romana e con il Pontefice.
Da quanto si legge da questa nota che è indirizzata a tutta la diocesi, ma i fatti si sarebbero verificati a Riposto, addirittura i finti presbiteri in questione indosserebbero falsi abiti per ingannare la comunità e farebbero riti che sono simili a quelli cattolici, ma non sono tali.
La vicenda che emerge dal comune di Riposto e dalla diocesi di Acireale a guida del vescovo Antonio Raspanti ha dell’inverosimile. Quest’ultimo ha emesso la nota ufficiale l’11 agosto dopo che gli sono arrivate diverse segnalazioni.
I falsi sacerdoti che circolerebbero nelle varie chiese di Riposto tengono anche delle celebrazioni con i (finti) sacramenti del caso che traggono in inganno i fedeli delle comunità del territorio.
Secondo quanto scritto dal vescovo: “Coloro che dovessero partecipare alle celebrazioni di queste comunità ecclesiali e ricevere i sacramenti si pongono fuori dalla comunione con la Chiesa Cattolica, incorrendo nel delitto di scisma, che comporta la pena canonica della scomunica latae sententiae.
Il VI Libro per “Le sanzioni penali nella Chiesa”, Parte I “Delitti e pene in genere” del Titolo I “La punizione dei delitti in generale” all’articolo Can. 1314 prevede: “La pena ordinariamente è ferendae sententiae, di modo che non costringe il reo e non dopo essere stata inflitta; è poi latae sententiae, sempre che la legge o il precetto espressamente lo stabilisca, di modo che in essa si incorra per il fatto stesso d’aver commesso il delitto”.
Parafrasando il gergo giuridico del diritto canonico la scomunica in latae sententiae scatta al momento della commissione del fatto e del reato secondo le leggi canoniche, senza preavviso e che non richiede, dunque, l’essere inflitta dal giudice per avere validità.
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