ROMA – Era inevitabile che, dopo la famosa riforma della Giustizia Tributaria di cui alla Legge 130 del 31 agosto 2022, dove non è stata assolutamente affrontata la tanto discussa questione della dipendenza logistica dei Giudici Tributari dal Mef, ciò accadesse.
E così è avvenuto.
La Corte di giustizia tributaria del Veneto, infatti, per la prima volta nella storia del contenzioso tributario, con ordinanza n. 408 depositata il 31 ottobre 2022, ha affrontato la questione e rimesso alla valutazione della Corte Costituzionale il presunto vizio di legittimità costituzionale, ossia il fatto che, nella quasi totalità dei casi, esiste una sorta di dipendenza logistica dei giudici incaricati di trattare controversie con l’Agenzia delle Entrate ed il ministero dell’Economia e delle Finanze il quale è (e purtroppo è rimasto anche dopo la riforma) il soggetto che, oltre ad avere l’organizzazione amministrativa (esclusi evidentemente i Giudici), degli uffici delle Commissioni Tributarie (oggi Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado), sono chiamati a pagare i compensi ai magistrati.
C’è da dire che, in effetti, mai nessuno ha eccepito una vera dipendenza o mancanza di terzietà ed imparzialità dei giudici tributari. Tutti i giudici che finora hanno lavorato preso le Commissioni Tributarie hanno fatto il loro lavoro in modo assolutamente corretto ed imparziale.
Ma, come sappiamo bene, la terzietà del giudice non deve solo essere effettiva, ma deve anche apparire tale all’esterno, onde evitare che qualcuno possa sospettare una giustizia “di parte”.
Per questo motivo una modifica legislativa, in occasione della riforma tributaria, era tanto attesa. Ma purtroppo questo capitolo è stato completamente trascurato.
Ora, però, la questione viene finalmente a galla.
E così, la Corte di Giustizia Tributaria del Veneto, con l’ordinanza n.408 dello scorso mese di ottobre, ha affidato alla Corte Costituzionale la valutazione di un possibile vizio della legge per contrasto con la Costituzione (art. 3).
E la questione di legittimità costituzionale sottoposta alla Corte Costituzionale non riguarda solo la “famosa” dipendenza logistica dal Mef, ma anche la sproporzione, in occasione del primo rinnovo del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, tra l’elettorato attivo e quello passivo nella elezione dei relativi componenti, visto che, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della citata legge 130/22, “… sono indette le elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nell’ambito della componente togata deve essere assicurata, in ogni caso, la rappresentanza in Consiglio di almeno un magistrato tributario proveniente dalla magistratura ordinaria, uno da quella amministrativa, uno da quella contabile e uno da quella militare, fra coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui all’articolo 1, comma 7. Ai fini di cui al periodo precedente, il rispettivo corpo elettorale e’ formato dai magistrati tributari e dai giudici tributari provenienti dalla corrispondente magistratura”.
Insomma, come abbiamo già detto, una riforma fatta troppo in fretta (probabilmente per essere nei termini per fruire del Pnrr ed anche a causa della fine anticipata della Legislatura) e fatta anche male.
Speriamo che al più presto molti dei punti controversi vengano risolti, principalmente al fine di assicurare una Giustizia Tributaria che faccia aumentare la fiducia del contribuenti verso il fisco e non allontani i soggetti esteri dal nostro mercato solo per la paura che le questioni fiscali che potrebbero nascere facciano perdere troppo tempo inutile a dette aziende di altri Paesi.