Con il messaggio n. 1356 dello scorso 12 aprile 2023 l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) fornisce indicazioni su come gestire i congedi, le dimissioni e gli eventuali licenziamenti dei padri lavoratori dipendenti i quali, in caso di decesso, di grave infermità o di abbandono del coniuge, devono prendersi cura del bambino. Essi, per ottenere i trattamenti di cui si dirà appresso, dovranno presentare al datore di lavoro apposita certificazione dello stato del coniuge, nei primi due casi, e dichiarazione sotto la propria responsabilità nel terzo caso.
I padri lavoratori dipendenti, compresi coloro che adottano un bambino o gli affidatari di un bambino, hanno i seguenti diritti:
Gli aiuti economici di cui all’intestazione sono dovuti come segue:
Il contributo, per l’anno 2023, è pari a 603,10 euro (41% di 1.470,99 euro) per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo è pari a 1.809,30 euro – arrotondato alle 2 cifre – per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).
Come i datori di lavoro devono indicare all’INPS le corresponsioni ai padri lavoratori alle loro dipendenze
Durante l’astensione in argomento vanno versati contributi figurativi i quali sono indicati nelle denuncie contributive mensili UniEmens come segue:
per i rapporti di lavoro cessati dal 12 aprile 2023 (data di pubblicazione del messaggio INPS n. 1356 citato sopra) – utilizzare il codice <TipoCessazione “IS” che ha il più ampio significato di “Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità e del lavoratore padre ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n. 151/2001”;
per i rapporti di lavoro cessati prima del 12 aprile 2023 – i datori di lavoro devono operare con l’invio di flussi regolarizzativi sull’ultimo mese di attività del lavoratore, da effettuarsi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio qui citato, (entro il 16 luglio 2023) esponendo il nuovo codice Tipo Cessazione “1S” e il codice “M400”.
Occorre dire che sui versamenti da effettuare entro il 16 luglio 2023 non sono calcolate sanzioni ed interessi per ritardato versamento.
Ai fini del versamento del c.d. ticket di licenziamento, i datori di lavoro devono attenersi alle indicazioni operative fornite con la circolare INPS n. 40/2020.