ROMA – Dopo un tortuoso iter parlamentare, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022 la legge n.91 dello stesso giorno, ossia la legge di conversione del cosiddetto “Decreto Aiuti”, il D.L. n. 50 del 15 Maggio 2022.
Si tratta di un provvedimento contenente diverse disposizioni le quali, con un pacchetto di circa un miliardo di Euro, sono volte principalmente al sostegno alle imprese a seguito dei problemi di liquidità e di carenza energetica legati alla guerra in Ucraina.
Importanti le novità di natura fiscale contenute nella legge di conversione. Novità anche in materia di riscossione e di agevolazioni per i soggetti debitori ai fini del pagamento delle somme iscritte a ruolo ed in materia di bonus fiscali.
Innanzitutto, è stato elevato ad Euro 120.000 il tetto (fino ad ora il limite era 60.000 Euro) entro il quale è possibile dilazionare in 72 rate la cartella di pagamento con procedura semplificata, ossia senza bisogno di dimostrare lo stato di obiettiva difficoltà a pagare. Un limite che è applicabile ad ogni richiesta e che non si cumula in presenza di rateizzazioni di diverse cartelle (art. 15 bis).
Superata la nuova soglia, al fine di ottenere la rateizzazione è necessario documentare lo stato di mancanza di liquidità attraverso l’Isee ed altri documenti.
Elevato ad otto il numero delle rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento comporta la decadenza dalla dilazione ed il recupero immediato dell’intera somma dovuta. Ultimamente, dopo una serie di modifiche su questo argomento, il numero delle rate che faceva scattare la decadenza era cinque (art. 15 bis) .
Viene previsto, tuttavia, come regola di carattere generale, che, avvenuta la decadenza, il debito non può più formare oggetto di successiva rateizzazione.
La decadenza, comunque, non impedisce la concessione di rateizzazione di debiti esattoriali diversi da quelli in precedenza rateizzati ed oggetto di recupero per mancato pagamento delle previste rate.
Per le richieste presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 50/22 (16 luglio 2022), tuttavia, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate (art. 15 bis, comma 3).
Prorogata anche per il terzo trimestre 2022 (luglio, agosto e settembre 2022) la riduzione dell’Iva al 5% per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali, ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10% (art. 1 quater).
Bonus fiscali. Prorogato di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30% dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, condizione indispensabile ai fini dell’applicazione, nel corrente anno, del “Superbonus 110%” in relazione ad i interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari dentro edifici plurifamiliari ( a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno come le villette o le case unifamiliari) (art. 14).
Bonus fiscali. Modificata ancora una volta anche la disciplina della cessione del credito. A partire dal 1° maggio 2022 (con riferimento alla data di invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione), con la modifica dell’ultimo periodo dell’art.121 comma 1 lettera a) del DL 34/2020, viene consentito alle banche di cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti, quindi a società, professionisti e partite Iva (con la sola eccezione dei consumatori). Resta fermo il limite massimo di tre cessioni previsto al medesimo articolo 121, comma 1, lettere a) e b) (art. 14).
Estesa anche ai crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione di natura professionale, la possibilità di compensare tali crediti, se certi, liquidi ed esigibili e non prescritti, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo (art. 20 ter).