ROMA – Sono molti i chiarimenti che si ricavano dall’esame del modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate per la richiesta del Contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del D.L. 41/2021. Dal modello e dalle relative istruzioni, per esempio, si prende atto, innanzitutto, che, ai fini della determinazione delle cinque fasce di ricavi o compensi conseguiti nel 2019, alle quali corrispondono diverse percentuali (da applicare alla differenza tra il fatturato/corrispettivi mensile medio del 2020 ed allo stesso importo medio riferito al 2019) per il calcolo del contributo spettante, l’importo massimo di ogni fascia è quello che non bisogna superare per non rientrare nella fascia successiva.
Quindi, per fare un esempio, dallo stampato dell’Agenzia si ricava che per i contribuenti che hanno conseguito nel 2019 un ammontare di ricavi o compensi fino a 100.000 euro (compresi), si applica la percentuale del 60%, e non il 50% previsto per la fascia successiva, ossia quella nella quale sono compresi i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro (compresi). Dalle istruzioni dell’Agenzia, che ha predisposto pure un utile prospetto al fine di determinare con facilità l’importo dei ricavi o compensi da prendere in considerazione ai fini del calcolo, si ricava, inoltre, che per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019, occorre prendere in considerazione i mesi successivi a quello di attivazione della partita Iva, che ion assenza di operazioni del 2019 o del 2010, non occorre compilare il quadro corrispondente, il che vorrà dire che l’importo è stato pari a zero.
Ed ancora l’Agenzia ha chiarito che, per il calcolo del fatturato, occorre tenere conto anche delle cessioni di beni ammortizzabili, non mancando di fornire pure apposite istruzioni per i contribuenti che svolgono attività col regime del margine o pongono in essere operazioni non rilevanti ai fini Iva, oppure che seguono il criterio della “ventilazione” dei corrispettivi. Torna utile ricordare che l’istanza si presenta a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021. Per scaricare la domanda: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3344901/istanza_fondo_perduto_mod.pdf/a49e5391-c23b-66b9-e5ab-4778683d995d