La Camera ha dato il via libera al decreto Superbonus con 150 Sì e 109 No. Il provvedimento era già stato approvato in Senato il 16 maggio, diventa legge.
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Ecco tutte le novità sul nuovo decreto Superbonus.
Tra le principali novità, in sede di conversione è stato definito il così detto “spalmacrediti”, cioè la possibilità di fruire del Superbonus in 10 rate, al posto delle 4 precedenti. Questo allungamento temporale vale anche per le spese inerenti il Sismabonus e il Bonus Barriere Architettoniche per i quali le rate erano cinque. Le banche, invece, potranno continuare a beneficiare del Superbonus in 4 rate, ma si passerà a 6 per i soggetti che abbiano acquistato le rate dei crediti a un corrispettivo inferiore al 75 per cento dell’importo delle corrispondenti detrazioni.
Per quanto riguarda le aree interessate da eventi sismici, viene anche istituito un fondo di 35 milioni di euro per sostenere gli interventi di riqualificazione. Il tutto in favore di soggetti che sostengono spese per interventi di efficientemente energetico e di ristrutturazione edilizia.
I Comuni invece, avranno il compito di segnalare alla Guardia di Finanza l’eventuale irregolarità dei cantieri Superbonus, come cantieri fantasma o interventi edilizi non ammessi dalle agevolazioni fiscali. I Comuni, inoltre, potranno trattenere il 50% di quanto viene recuperato.
Chi usufruirà del Superbonus dovrà, inoltre, obbligatoriamente procedere alla trasmissione all’ENEA di diversi dati. Tra questi, l’ammontare delle spese sostenute del 2024, quelle che dovranno essere sostenute, i dati catastali e la percentuale delle detrazioni spettanti.
In merito al bonus ristrutturazioni, per il 2024 è stata confermata l’aliquota al 50%. I contribuenti, dunque, potranno ricevere una detrazione dal tetto massimo di 96mila euro. Dal 2028, però, l’aliquota scende al 30% e con lei anche il tetto massimo, che ammonterà a circa 48mila euro.
La legge di conversione ha apportato restrizioni relative alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito per il bonus barriere architettoniche. I contribuenti che, in dichiarazione dei redditi, abbiano già fruito della cessione del credito non potranno fruirne relativamente alle singole rate residue. Le banche, le assicurazioni e affini non potranno compensare i crediti di imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura di cui all’articolo 121 del DL 34/2020, con i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.