ROMA – È nato la settimana scorsa, a Modena, il primo bimbo italiano che ha assunto il doppio cognome, sulla scia della sentenza n.131/2022 con la quale la Consulta si è finalmente pronunciata su una questione oggetto di dibattito da oltre 40 anni.
La disposizione, operativa dallo scorso 1 giugno tramite pubblicazione in Gazzetta ufficiale, prevede infatti che tutti i nuovi nati potranno assumere, in base alle volontà e all’ordine indicato dai genitori, sia il cognome della madre che quello del padre. Nel caso in cui non dovesse esserci una comune intesa sull’ordine da attribuire, la questione sarà risolta dal giudice, il cui intervento è già previsto dall’ordinamento giuridico in tutti i casi di disaccordo su scelte riguardanti i figli. Le suddette indicazioni sono valide sia per i figli nati all’interno e al di fuori del matrimonio che per quelli adottati.
Si tratta di una svolta storica per il nostro Paese che spazza definitivamente via i retaggi patriarcali finora operanti. La sentenza della Corte costituzionale (https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2022:131), infatti, “dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori”. Si afferma così, anche sul piano formale, l’imprescindibilità del ruolo di ambo le figure genitoriali nel percorso identitario e di formazione dei figli, attenendosi al criterio di “eguaglianza e pari dignità dei genitori”.
In seguito alla pronuncia della Consulta, non si è fatta attendere la circolare del dipartimento affari interni e territoriali del ministero dell’Interno (la n.63/2022, https://dait.interno.gov.it/servizi-demografici/circolari/circolare-dait-n63-del-1deg-giugno-2022) che ha fornito le prime indicazioni operative per l’attuazione della norma, specificando che “l’ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che intendono attribuire al figlio il cognome di entrambi, nell’ordine dai medesimi concordato, al momento della nascita, del riconoscimento o dell’adozione, fatto salvo l’accordo per attribuire soltanto il cognome di uno di loro soltanto”.
Nella pratica, all’atto della rivelazione anagrafica successiva al parto, il doppio cognome potrà essere registrato all’ufficio di Stato civile oppure in ospedale, previo espresso consenso di ambo le parti. Sarà dunque compito degli uffici preposti dei singoli Comuni fornire indicazioni operative precise per poter attuare al meglio tutte le procedure del caso.
La questione, però, non è ancora del tutto risolta. Già dall’emanazione della sentenza, la Consulta ha sottolineato che quest’ultima è necessariamente suscettibile di ulteriori integrazioni e chiarimenti. In particolare, è necessario che intervenga il legislatore nel fornire maggiori dettagli tecnici per “impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome”. Da non tralasciare, poi, il fatto che è necessario tutelare “l’interesse del figlio a non vedersi attribuito un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle”.
Sono stati gli stessi giudici ad avanzare le prime ipotesi per possibili soluzioni alle due problematiche in ballo. Nel primo caso è opportuno che sia il genitore titolare del doppio cognome a sceglierne uno dei due, che reputa rappresentativo della tradizione familiare, sempre che i genitori non optino per l’attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto. Il secondo nodo, invece, potrebbe essere sciolto rendendo la scelta del cognome attribuito al primo figlio vincolante anche per i suoi fratelli e sorelle, così da mantenere salva l’identità familiare. La palla, adesso, passa al Parlamento.