ROMA – “Il colpevole ritardo della ‘presa visione’ delle fatture elettroniche messe a disposizione dal SdI nell’area riservata comporta la perdita del diritto di detrazione dell’Iva non esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale di competenza”. È quanto risulta dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello n. 435 del 26 settembre 2023.
Con riguardo all’istituto della detrazione, giova ricordare che, allo scopo di adeguare la normativa interna dell’Iva alla “Sesta Direttiva Cee”, la detrazione dell’imposta, ex art. 19 del Dpr 633/1972, che prima poteva essere effettuata, al massimo, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si è verificata l’esigibilità, dal 24 aprile 2017 può essere effettuata, al massimo, “con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.
Con circolare n. 1 del 17 gennaio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una interpretazione estensiva alla citata disposizione, specialmente chiarendo il rapporto con quanto previsto dal nuovo articolo 25 del citato Dpr 633 secondo il quale le fatture passive vanno registrate entro il termine di scadenza della dichiarazione annuale relativa all’anno nel quale il documento è pervenuto al cessionario o committente.
Secondo l’Agenzia, per il coordinamento delle due norme occorre ispirarsi ai principi dettati dall’Unione Europea e declinati dalla Corte di Giustizia, nel senso che l’esercizio del diritto alla detrazione è subordinato all’esistenza di un duplice requisito:
a) presupposto sostanziale dell’operazione
b) presupposto formale del possesso di una valida fattura di acquisto
L’applicazione di tale principio fa sì che, ai fini del coordinamento delle norme interne (articolo 19 e articolo 25 del Dpr 633/72), si debba considerare, come “dies a quo” da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione, il verificarsi della duplice condizione dell’esigibilità dell’imposta e del possesso della fattura redatta in conformità dell’articolo 21.
La detrazione può essere operata, previa registrazione della fattura, al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui entrambi i menzionati presupposti si sono realizzati.