Consumo

Emergenza Covid-19, gli sconti in bolletta

PALERMO – Con la Delibera 158/2020 del 5 maggio l’Arera, autorità garante energia e rifiuti, ha introdotto “sconti” tariffari per le utenze colpite dalla crisi a seguito delle misure di contenimento nell’ambito emergenza sanitaria Covid-19. Per le utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere l’attività a causa dei provvedimenti governativi (aziende, negozi e bar, nell’allegato alla delibera si trovano elenchi esemplificativi) è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata in proporzione ai giorni di chiusura.

La riduzione è facoltativa invece per le utenze non domestiche che hanno chiuso volontariamente, proporzionata alla riduzione documentata della produzione di rifiuti. In ambedue i casi l’applicazione spetta ai Comuni attraverso i gestori del servizio. Per le utenze domestiche viene introdotta una “possibile” applicazione di un’agevolazione tariffaria ai clienti economicamente svantaggiati, che sono quelli che fruiscono o hanno le caratteristiche per fruire dei già esistenti bonus elettrico o gas.

Lo sconto, deciso localmente, viene riportato direttamente nell’avviso (o sulla bolletta, per le tariffe corrispettive) applicando una voce tariffaria compensativa “una tantum”, espressa in euro, a decurtazione fino al limite massimo della quota variabile della tariffa. “Si tratta, per come la vediamo, – afferma Rita Sabelli, responsabile Aduc (associazione Associazione per i diritti degli utenti e consumatori) aggiornamento normativo – dell’anticipazione del bonus Tari, introdotto in termini generali dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 e ancora non definito dall’Arera.

I Comuni, quindi, possono dare l’avvio a questo bonus per l’anno 2020 mantenendo, e se ritengono anche ampliando, ulteriori agevolazioni in ambito locale sia tariffarie sia inerenti il pagamento”. Gli utenti interessati dovranno presentare una richiesta, entro il 2020, con un’autocertificazione che attesti la fruizione del bonus elettrico o gas o comunque il possesso dei requisiti per fruirne (che si ricorda sono essenzialmente avere un Isee non superiore a 8.265 euro o 20.000 euro se vi sono 4 o più figli a carico).

Attenzione, in caso di morosità pregressa l’agevolazione può essere trattenuta dal gestore a compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale compensazione deve essere evidenziata nell’avviso di pagamento o nella fattura inviata all’utente.

La parola quindi passa ai Comuni e ai gestori del servizio. I gestori in particolare devono pubblicare sul proprio sito, in un linguaggio comprensibile come specificato dalla delibera Arera, le misure adottate, i criteri e le modalità per l’accesso alle riduzioni. Devono anche pubblicare e diffondere con la massima evidenza informazioni sulle modalità di raccolta dei rifiuti da adottare per la gestione dell’emergenza da covid-19.

Ricordiamo che la Tari è composta da quota fissa e variabile. La fissa è data dal prodotto della quota unitaria (espressa in €/mq) per la superficie dell’immobile (indicata in mq) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka). I valori di tale coefficiente di adattamento (che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza) sono stati elaborati per le tre aree geografiche (Nord, Centro, Sud) e per Comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5 mila abitanti rispettivamente; la quota variabile si ricava come prodotto della quota unitaria (espressa in kg) per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg).