Lavoro

Emergenza Covid e aiuti economici ai datori di lavoro privati

L’art. 8 del decreto legge 22 febbraio 2021, n. 41 del quale fornisce chiarimenti la circolare INPS n. 72 del 29 aprile 2021 proroga  dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021 i vari sostegni al reddito dei dipendenti da imprenditori privati che, a seguito dell’emergenza sanitaria in atto, sospendono o riducono l’attività, i quali dipendenti risultino in forza alla data 23 febbraio 2021. (data di entrata in vigore del decreto legge 41/2021)

Tali sostegni al reddito proseguono rispetto a quelli – della stessa natura – in corso sino a fine marzo 2021 previsti dall’art. 1 ,comma 300 della legge 31 dicembre 2020, n. 178  (legge di bilancio 2021).

Esaminiamo di seguito i singoli tipi di sostegni al reddito previsti dalla norma in commento, come sono erogati e come vanno richiesti (i commi di seguito indicati appartengono al citato articolo 8).

GLI AIUTI ECONOMICI E LA LORO DURATA

Trattamento ordinario di integrazione salariale (comma 1)

Tale sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti è concesso per un massimo di 13 settimane nel periodo dal 1° aprile ed il 30 giugno 2021.

Per il trattamento appena detto non è dovuto alcun contributo addizionale.

Trattamenti di assegno ordinario di cassa integrazione salariale in deroga (comma 2)

L’aiuto economico di cui alla premessa è concesso per massimo di ventotto settimane nel periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.

Per il trattamento appena detto non è dovuto alcun contributo addizionale.

Trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) (comma 8)

Il trattamento di CISOA è concesso ai lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore ed al numero delle giornate non inferiori a 181 lavorative da svolgere presso la stessa azienda agricola, per una durata massima di 120 giorni dal 1° aprile al 31 dicembre 2021.

MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEGLI AIUTI ECONOMICI

Le corresponsioni dei qui detti sostegni al reddito possono:

  • essere anticipati dal datore di lavoro e conguagliati con i contributi dovuti dallo stesso mensilmente all’INPS;
  • Farli corrispondere direttamente dall’INPS ai lavoratori beneficiari. In quest’ultimo caso il datore di lavoro dovrà comunicare all’Istituto i dati anagrafici dei beneficiari, onde consentirne l’accredito diretto.

COME VANNO RICHIESTI GLI AIUTI ECONOMICI

I sostegni al reddito di cui qui si dice vanno richiesti per via telematica con causale “COVID 19 – DL 41/21” entro il mese successivo a quello della sospensione o della riduzione dell’attività. Per le attività ridotte o sospese dal 29 marzo 2021 (data così anticipata rispetto al 1° aprile 2021, poiché la normativa di riferimento dice della settimana in corso al 1° aprile 2021 e non di tale ultima data, come inizio della decorrenza delle dette interruzioni o sospensioni e, giacché tale settimana inizia da lunedì 29, da tale giorno decorre la sospensione in parola). Per le sospensioni/riduzioni che iniziano dal 29 marzo 2021 la relativa comunicazione all’INPS  deve essere effettuata entro il 31 maggio 2021. (vedasi il punto 13 della citata circolare n. 72).

È opportuno dire che nel caso di comunicazione tardiva della comunicazione di cessazione/sospensione di attività i relativi sostegni al reddito spettanti ai dipendenti di tali attività rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Salvatore Freni