Fisco

Esportatori abituali, da quest’anno più controlli sulle operazioni Iva

ROMA – Come è noto, le operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’Iva, oltre che imponibili, ossia che soggiacciono alle diverse aliquote previste dalla legge, possono essere, anche “esenti” e “non imponibili”.

Le operazioni esenti sono quelle indicate nell’articolo 10 del Dpr 6332/72 ed hanno una caratteristica particolare: non consentono la detrazione dell’Iva “a monte”.
Quelle “non imponibili”, invece, previste principalmente dagli articoli 8, 8 bis e 9, sono escluse dall’applicazione dell’Iva ma consentono la detrazione, permettendo in questo modo la detassazione del bene o del servizio il cui corrispettivo, secondo le disposizioni legislative in materia, non devono contenere in nessuna misura Iva.

L’esempio classico è quello della esportazione oppure della cessione intracomunitaria, operazioni nelle quali il legislatore vuole che il bene giunga nell’altro Paese “detassato”, ossia pronto per subire la tassazione prevista nel Paese di destinazione (l’imposta sui consumi locale).
Ma oltre alle esportazioni, ci sono altre operazioni non imponibili, come le cessioni di navi ed operazioni assimilate ed i servizi internazionali.
Ma sono pure “non imponibili”, ossia senza Iva ma con detrazione ammessa, anche le cessioni agli “esportatori abituali”.
Questa è una “non imponibilità” prevista dal legislatore per evitare a coloro i quali svolgono attività che in misura rilevante sono “non imponibili”, di trovarsi in costante situazione creditoria.

In pratica, consentendo al fornitore di tali soggetti di non applicare l’Iva, si riduce il credito dei suoi clienti “esportatori abituali” i quali, come tali, sarebbero poi costretti a chiedere il rimborso dell’imposta.

È chiaro, tuttavia, che per beneficiare di tale disposizione (articolo 8 bis, lettera c, del Dpr 633 e D.L. 746/1983), occorrono determinate condizioni.

Intanto è necessario che l’esportatore abbia realizzato, nell’anno precedente, un ammontare di operazioni non imponibili superiore al 10% dell’intero volume d’affari. Poi l’acquisto senza Iva (“in sospensione d’imposta”), è ammesso fino a concorrenza delle operazioni non imponibili dell’anno precedente (o dei dodici mesi precedenti), il così detto “plafond Iva”.
Infine, è necessario assolvere a determinati adempimenti.
Più in particolare, “l’esportatore abituale”, a decorrere dal 1/1/2020, anche grazie a disposizioni legislative che ne hanno semplificato gli adempimenti, è tenuto:
a) a trasmettere all’Agenzia delle Entrate la così detta “comunicazione d’intento” (non deve più consegnarla al fornitore);
b) a comunicare al suo fornitore la volontà di acquistare in “sospensione d’imposta”, ossia in regine di non imponibilità, facendogli conoscere, anche in modo informale (per esempio con e-mail) il numero di protocollo della ricevuta telematica ottenuta dall’Agenzia delle Entrate. Questo numero dovrà poi essere obbligatoriamente indicato nelle fatture del cedente, al fine di legittimare la non imponibilità dell’operazione.

Il “fornitore dell’esportatore abituale”, è responsabile della sanzione dal 100 al 200%, in caso di mancata verifica dell’esistenza delle condizioni che legittimano il cliente esportatore a chiedere la fatturazione in regime di non imponibilità (quando mancano le condizioni dell’agevolazione). Lo stesso fornitore resta pure responsabile solidale con il cessionario dell’imposta non applicata.
Recentemente, l’articolo 1, commi da 1079 a 1083, L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) c’è stato un rafforzamento del contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso plafond Iva.

In particolare, la norma ha previsto l’effettuazione di apposite attività di monitoraggio e controllo per evitare (con conseguente invalidazione da parte dell’Agenzia) il rilascio di lettere d’intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali. Poi, l’inibizione dell’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d’intento invalidata.

Con il provvedimento prot. n. 293390/2021 del 28 ottobre 2021 del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono state definite le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione e inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento. Tale attività di controllo sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2022 e saranno effettuate attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati di cui l’Agenzia delle entrate ha la disponibilità.

In caso di emersione di irregolarità, scatta la procedura di invalidazione della dichiarazione d’intento. Contestualmente, l’Agenzia delle entrate invia al soggetto emittente (esportatore abituale) una comunicazione a mezzo pec che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni ed informa il soggetto cedente o prestatore che la dichiarazione d’intento presentata dal suo cliente è stata invalidata.

L’invalidazione della dichiarazione d’intento comporta anche lo scarto della fattura elettronica già emessa e trasmessa in regime di non imponibilità al Sistema di Interscambio (SdI).