ROMA – Ne abbiamo dato notizia qualche tempo fa. Con l’art. 3-bis del D.l. 21.10.2021, n. 146 (convertito nella legge 215/2021), è stato introdotto il comma 4-bis all’art. 12 del d.p.r. 20.9.19873, n. 602, in vigore dal 21 dicembre 2021, disponendo, come regola di carattere generale, la non impugnabilità dell’estratto di ruolo.
I soli casi che legittimano l’impugnazione di tale documento sono quando il debitore che presenta ricorso in Commissione Tributaria dimostra che l’iscrizione a ruolo può procuragli un pregiudizio:
La norma, quindi, seppure in assoluta controtendenza rispetto al precedente consolidato orientamento della Cassazione, è abbastanza chiara.
Un problema, tuttavia, comunque, si pone, ed è abbastanza importante. Si tratta di capire se la detta norma in vigore dal 21 dicembre dell’anno scorso, possa essere ritenuta retroattiva, ossia riguardante anche giudizi incardinati prima della sua entrata in vigore.
Alcuni ritengono, infatti, che, in base al principio “tempus regit processum” , tale norma non abbia efficacia retroattiva, sostenendo cioè che, come disposizione di carattere processuale, non è applicabile ai ricorsi incardinati prima della sua entrata in vigore.
Altri (tra cui l’Agenzia delle Entrate), invece, ritenendo la norma di natura interpretativa, ritengono che sia applicabile anche per i giudizi pendenti, anche quelli incardinati prima del 21 dicembre 2021.
È chiaro che la questione è molto importante. Perché, secondo l’Agenzia delle Entrate, qualunque ricorso contro l’estratto ruolo posto in discussione dalla Commissione Tributaria a partire dal 21 dicembre 2021, è da considerare inammissibile in quanto il ricorso è presentato avverso un atto “non ricorribile” ai sensi dell’articolo 19 del D.legislativo 546/92.
Per la verità alcune Commissioni Tributarie di merito si sono espresse nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Altre, però, si sono espresse sostenendo la non retroattività della norma e dell’ammissibilità del ricorso presentato contro l’estratto ruolo prima del 21 dicembre 2021.
Ma anche la stessa Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 6837 del 2/3/22, ha confermato il suo precedente orientamento, ritenendo cioè l’estratto ruolo “ricorribile” quando il contribuente non ha ricevuto la cartella di pagamento.
Con successiva Ordinanza n. 4526 dell’11/2/2022, però, la stessa Corte ha ritenuto di affidare alle Sezioni Unite il compito di stabilire se la norma di cui si parla abbia o meno effetti retroattivi.
Nel frattempo si ha notizia del fatto che il Sostituto Procuratore Generale della Suprema Corte, nell’udienza del 7 giugno scorso, ha fornito le proprie “conclusioni” sulla vicenda, manifestando il proprio avviso in ordine alla retroattività o meno dell’articolo 3 bis del D.L. 146/21 che ha introdotto il comma 4 bis dell’articolo 12 del D.P.R. 602/73.
Ha sottolineato, innanzitutto, la differenza tra “condizione dell’azione” (l’interesse agire) ed i “presupposti processuali”, ricordando che nel primo caso è sufficiente che tale condizione esista al momento della pronuncia giurisdizionale (proprio come i nuovi requisiti previsti dal citato 4^ comma bis dell’articolo 12 del D.P.R. 6092) non essendo necessario, quindi, che esista al momento della proposizione del ricorso. Al contrario dei presupposti processuali in mancanza dei quali l’azione non può partire.
Pertanto, con l’introduzione della nuova disposizione, continua ad esistere l’interesse “recuperatorio/anticipatorio” del ricorso avverso l’estratto ruolo. Sono mutate esclusivamente le condizioni in presenza delle quali si ritiene esistente il diritto di tutela, per cui il citato documento era impugnabile e lo è ancora, seppure – a partire dal 21/12/2021 – solo a determinate condizioni.
Quindi, non si è in presenza di una norma retroattiva. Il problema, secondo la Procura generale della Suprema Corte, è un altro.
Riducendo, infatti, la possibilità della tutela, si da luogo ad una oggettiva disparità di trattamento fra i contribuenti. Se la tutela esiste, per esempio, in presenza di un credito verso l’erario che non può essere riscosso per l’esistenza di un debito risultante dall’estratto ruolo, non c’è tutela nel caso in cui il contribuente, ritenuto debitore, non possa ottenere un finanziamento dalla banca.
Una esigenza di tutela, senza disparità di trattamento, che non può certamente essere giustificata dalla esistenza di numerose controversie che, secondo l’Amministrazione Finanziaria, sono pretestuose.
Sulla base di questa considerazioni, la Procura Generale ha chiesto alla Corte di sollevare la questione di legittimità costituzionale, ritenendo comunque accoglibile l’interpretazione secondo la quale la nuova disposizione non ha effetto retroattivo, anche se è necessario, a partire dal 21/12/2021, che la parte contribuente documenti, con memorie ex articolo 378 C.P.C., l’esistenza dei requisiti “privilegiati” introdotti dal nuovo comma 4 bis che giustificano il ricorso contro l’estratto ruolo.
Insomma, la questione si complica.