ROMA – Ne abbiamo già parlato altre volte dalle pagine di questo Quotidiano.
Il problema riguarda la norma di cui all’articolo 3-bis del D.L. 21.10.2021, n. 146 la quale ha introdotto il comma 4-bis all’art. 12 del d.p.r. 20.9.19873, n. 602, in vigore dal 21 dicembre 2021, secondo il quale “L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del ministro dell’Economia e Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Si è molto discusso, infatti, oltre che della opportunità di tale disposizione, che di fatto limita il diritto di difesa del contribuente, obbligandolo ad attendere le azioni esecutive dell’Agente della Riscossione con tutte le evidenti conseguenze del caso, specialmente quando la prodromica cartella non risulta effettivamente mai notificata, ma anche, e principalmente, sulla retroattività o meno di questa nuova norma.
Ci si è chiesto, in particolare, se la non impugnabilità dell’estratto ruolo dovesse riguardare solo le controversie incardinate dopo l’entrata in vigore della nuova legge (quindi solo a partire dal 21 dicembre 2021), oppure anche quelle incardinate in epoca precedente (che non sono assolutamente poche).
Ci si chiedeva, in pratica, se la nuova disposizione era di natura interpretativa, e quindi applicabile anche per il passato, oppure solo per il futuro (dal 21/12/2021).
Per la verità nemmeno la Corte di Cassazione finora ha avuto le idee molto chiare. Prima, infatti, con l’ordinanza n. 19704 del 2015, aveva affermato l’impugnabilità dell’estratto ruolo (considerandolo atto impugnabile ex art. 19 del D.Leg/vo 546/92), quando, “scoperta” dal contribuente l’esistenza di una cartella di pagamento non notificata o non validamente notificata, poteva impugnare il documento ottenuto all’Agente della Riscossione su sua richiesta e dal quale emergeva il debito iscritto a ruolo.
Poi, però, come già detto, la legge ha detto tutto il contrario. Restava, comunque, il dubbio se considerare la nuova disposizione valida anche per il passato.
Le Commissioni Tributarie di merito hanno seguito interpretazioni non sempre uniformi.
Con ordinanza n. 4526 del 2022, però, i Supremi Giudici, hanno tempestivamente affrontato la questione relativa alla efficacia retroattiva o meno della norma, evidenziando l’esistenza di tre differenti tesi.
Una, orientata verso la retroattività della norma in quanto ritenuta di carattere meramente processuale. Una orientata anch’essa verso la retroattività della norma, ma fondata sulla circostanza che quella di cui si parla si tratterebbe di una norma di interpretazione autentica e, pertanto, avente efficacia anche per il passato.
Una terza, infine, che, contrariamente alle tesi precedenti, nega la natura di norma di interpretazione autentica alla norma de qua affermando, invece, il principio della irretroattività della norma e del principio secondo il quale “tempus regit actum” e, quindi, che vanno applicate le regole esistenti nel momento in cui l’atto ha origine e la controversia viene incardinata.
E così, con trentacinque pagine di ordinanza, la Corte di Cassazione, tra ricorsi e ricorsi dei contribuenti, ha affidato alle Sezioni Unite la questione.
Per la verità anche le Sezioni Unite della Suprema Corte sono state velocissime.
Le Sezioni Unite della Cassazione, infatti, con la sentenza 26283/2022 depositata il 6 settembre scorso, ha enunciato il principio di diritto secondo il quale sono ammissibili i ricorsi pendenti avverso l’estratto di ruolo, ma solo a condizione che, come stabilisce la nuova norma, i contribuenti dimostrino il pregiudizio sussistente al momento della proposizione dell’impugnazione.
In mancanza di tale dimostrazione, il ricorso è inammissibile. Occorre attendere l’atto esecutivo successivo per contestare la mancata valida notifica della cartella. In pratica, una irretroattività condizionata.
Un fatto che, come già ampiamente illustrato in precedenza, può comportare per i contribuenti, in particolare quelli corretti, quelli che non hanno ricevuto la cartella di pagamento contenente un credito erariale iscritto a ruolo ingiusto, sono ora costretti ad attendere l’inizio delle procedure esecutive dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che, in certi casi, sono ancora più pesanti di quelli che la legge ammette come giustificazione per la “difesa anticipata” attraverso l’impugnazione dell’estratto ruolo.