Lavoro

Coronavirus, anticipo Cig come averlo dalle banche

PALERMO – L’anticipo della Cassa integrazione da parte delle banche ai lavoratori per via dell’emergenza coronavirus sarà pari fino a 1.400 euro. Questo è quanto emerge dalla convenzione firmata dall’Associazione bancaria italiana (Abi), sindacati e ministero del Lavoro. Infatti, l’anticipazione dell’indennità spettante avverrà tramite l’apertura di credito in un conto corrente apposito per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro, parametrati a nove settimane di sospensione a zero ore, ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore e da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

Questa anticipazione potrà essere oggetto di reiterazione in caso di intervento legislativo di proroga del periodo massimo del trattamento di integrazione salariale ordinario e in deroga.

L’anticipazione spetta ai lavoratori che, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza coronavirus, hanno sospeso il lavoro ed hanno fatto domanda di pagamento diretto da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga. I lavoratori interessati alla fruizione dell’anticipazione dovranno presentare la domanda ad una delle banche aderenti.

Le banche favoriranno il ricorso a modalità operative telematiche, al fine di limitare quanto più possibile l’accesso fisico presso le filiali. Per questa ragione l’Abi raccomanda che i lavoratori interessati si rivolgano per telefono alla propria banca, in modo che non sia necessario recarsi in banca per ricevere l’importo sul conto corrente. Le banche che chiedono l’apertura di un apposito conto corrente, adotteranno condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell’iniziativa.

Una volta ricevuto l’esito dall’Inps della domanda di integrazione salariale, il lavoratore è tenuto ad informare in modo tempestivo la banca, che interromperà il versamento delle somme. In caso di mancato accoglimento della richiesta, la banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito relativo all’anticipazione al lavoratore, che dovrà estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta. Quando il lavoratore non adempie a saldare l’anticipazione, la banca può chiedere il pagamento al datore di lavoro, che verserà gli emolumenti spettanti al lavoratore, anche a titolo di Trattamento di fine rapporto o sue anticipazioni, fino alla concorrenza del debito (il lavoratore dovrà dare preventiva autorizzazione al datore di lavoro al momento della presentazione della modulistica).

Inoltre, si legge nella convenzione, che “le banche intendono favorire la anticipazione delle indennità di cassa integrazione guadagni ordinaria Covid19 da parte delle imprese che non chiederanno il pagamento diretto da parte dell’Inps. In tale prospettiva si ritiene necessaria l’individuazione di un’adeguata forma di garanzia che consenta alle predette imprese la possibilità di acquisire, attraverso le banche, la necessaria liquidità da destinare alla corresponsione delle indennità Cigo ai propri dipendenti”. La convenzione è aperta all’immediata applicazione da parte di tutte le banche che intendono sostenere attivamente l’iniziativa.