E’ partita la nuova Definizione agevolata delle cartelle. Agenzia Riscossione fa sapere, con una nota, sul sito web dell’Agenzia delle Entrate, le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione al provvedimento introdotto dalla Legge di Bilancio 2023. La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023.
I contribuenti dovranno seguire le indicazioni dell’Amministrazione per calcolare la mini sanzione del 3% sugli avvisi bonari (Agenzia Entrate, Risoluzione n. 1/2023). In un articolo del Quotidiano di Sicilia, abbiamo già spiegato cosa sono gli avvisi bonari.
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 13 gennaio 2023, n. 1 (testo in calce) ha fornito chiarimenti ed esempi pratici esplicativi in merito alle modalità applicative della definizione agevolata prevista dalla Legge di bilancio 2023 a sostegno dei contribuenti nell’attuale situazione di crisi economica dovuta agli effetti residui della pandemia di Covid-19 e dell’aumento dei prezzi di luce e gas.
Infatti, tra i vari strumenti, è stata introdotta la possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni riducendo gli oneri a carico del contribuente ed estendendo i piani di rateazione relativi a debiti di modesto importo.
La comunicazione degli esiti della liquidazione non costituirà un vero e proprio atto impositivo, ma costituirà un invito a fornire chiarimenti ed a sanare le irregolarità riscontrate, per dare al contribuente la possibilità di evitare la successiva iscrizione a ruolo delle somme dovute.
Entro 30 giorni dalla comunicazione delle irregolarità (90 giorni in caso di avviso telematico) il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando la somma richiesta, con le sanzioni ridotte ad un terzo, oppure può chiedere il riesame degli esiti segnalando all’Agenzia delle entrate gli elementi non considerati o erroneamente valutati in fase di liquidazione.
L’articolo 1, commi 155 e 156, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), prevede la possibilità di definire in via agevolata le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni (articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972) per le quali, alla data del 1° gennaio 2023, sia regolarmente in corso il pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997.
Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973.
La definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni è prevista per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021.
L’agevolazione consistente nella riduzione al 3% (rispetto al 10 per cento ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo.
Le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive rimangono dovuti per intero, mentre le sole sanzioni devono essere ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo.
L’agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni dovute, che sono ricalcolate in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali (codice tributo 9001) eseguiti fino al 31 dicembre 2022.
Come abbiamo già spiegato in un precedente articolo del Quotidiano di Sicilia,Per agevolare i contribuenti nella determinazione dell’importo residuo da versare, con sanzioni ridotte, è stato predisposto un apposito foglio di calcolo – xlsx (versione 1.1).
Per beneficiare della definizione agevolata, è necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3%, siano versate, in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti.
In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.
Per rateazioni in corso al 1 gennaio 2023 si devono intendere, a prescindere dal periodo d’imposta, le rateazioni regolarmente richieste ed iniziare negli anni precedenti, per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza.
L’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta (non versata, o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato gli 8 versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.
Tuttavia la condizione essenziale per ottenere il beneficio della riduzione della sanzione è che il pagamento rateale prosegua, senza interruzione, secondo le scadenze previste dall’originario piano di rateazione, ovvero, nei casi di importo originario non superiore a 5.000,00 euro, usufruendo dell’estensione fino a 20 rate così come esteso dalla modifica.
A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.
Le rateazioni delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni in precedenza potevano essere versate in massimo 8 rate trimestrali ovvero, se superiori a 5.000,00 euro, in massimo 20 rate trimestrali.
Con la modifica i piani di rateazione sono stati uniformati, indipendentemente dall’importo della comunicazione dall’amministrazione, potendo essere scelte fino a 20 rate trimestrali.
Tale modifica è applicata non solo alle rateazioni da richiedere ma anche a tutte quelle in corso al 1° gennaio 2023. Quindi tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro possono essere estesi fino a un massimo di 20 rate trimestrali.