Fisco

Fisco, controlli più efficaci grazie all’intelligenza artificiale

ROMA – L’intelligenza artificiale ed il fisco.
Con la legge delega sulla riforma tributaria, all’articolo 17 della legge n. 111 del 9/8/2023), ed anche per rispondere positivamente alle richieste del Pnrr, tra i vari obiettivi fissati dalla legge delega, troviamo (alla lettera f), con un po’ di sorpresa, la necessità dell’implementazione “dell’utilizzo di tecnologie digitali, anche con l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, al fine di ottenere, attraverso la piena interoperabilità tra le banche di dati, la disponibilità delle informazioni rilevanti e di garantirne il tempestivo utilizzo”.

Ciò, allo scopo di circoscrivere l’attività di controllo nei confronti di soggetti a più alto rischio fiscale, privilegiando l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa e l’imparzialità.
Quello dell’intelligenza artificiale è anche questo uno dei punti che sono oggetto di uno dei Decreti legislativi recentemente approvati in via preliminare (prima di essere consegnati alle competenti Commissioni parlamentari) in data 3 novembre 2023 dal Consiglio dei Ministri, ed in particolare quello sull’accertamento, decreto con il quale si introdurranno disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.

Giova ricordare che l’Intelligenza artificiale” (IA) viene definita come la disciplina, appartenente al campo dell’informatica, che studia i principi, le metodologie e le tecniche che consentono la progettazione di sistemi hardware o programmi software capaci di fornire, tramite lo strumento elettronico, prestazioni che normalmente sono di pertinenza dell’intelligenza umana.
Per quel che concerne la procedura di accertamento fiscale, la bozza di decreto, nel rispetto della citata legge delega, stabilisce una più incisiva partecipazione del contribuente al procedimento accertativo, principalmente per rafforzare tutte le forme di cooperazione che servono al fine di giungere ad un risultato il più corretto possibile.

Lo stesso decreto prevede il concordato preventivo biennale, un argomento che abbiamo già affrontato dalla pagine di questo Quotidiano l’8 novembre scorso, e che, come già detto in quella occasione, costituisce una forma di accertamento anticipato al quale potranno accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo.

Per quanto riguarda il procedimento accertativo, con il cennato decreto legislativo, in bozza, si introducono disposizioni finalizzate a razionalizzare le procedure, inserendo, oltre alla possibilità di definire i rilievi emergenti dal processo verbale col pagamento di una sanzione ridotta (procedura simile a quella esistente fino alla definizione col pagamento di un sesto del minimo edittale della sanzioni entro trenta giorni previsto, soppressa comunque dal 01/04/1998), anche un elemento molto importante, ossia la partecipazione del contribuente, principalmente grazie al contraddittorio preventivo previsto, in via generale, dall’altro decreto legislativo, pure in bozza, riguardante lo Statuto dei Diritti del Contribuente.

Si introducono, inoltre, come evidenziato in premessa, disposizioni in materia di attività di analisi del rischio finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale, della frode fiscale e dell’abuso del diritto in materia tributaria, nonché a stimolare l’adempimento spontaneo dei contribuenti.
In pratica, si dà il via all’utilizzo dell’Intelligenza artificiale anche in materia fiscale, al fine di potere individuare, grazie all’utilizzo di tecnologie digitali che con l’intelligenza artificiale consentono la piena interoperabilità tra le banche dati e la disponibilità delle informazioni rilevanti, i soggetti per i quali emergono elementi che potrebbero costituire sintomi di evasione fiscale e, quindi, ad altro rischio fiscale e, conseguentemente, da controllare.

Quindi, l’intelligenza artificiale, quando il decreto delegato entrerà in vigore, sarà una componente normale nella procedura fiscale di controllo e nell’eventuale contenzioso.
In effetti, lo stesso aggettivo (“artificiale”) che caratterizza questa nuova “intelligenza” fa un po’ di paura.

Tutti, però, compreso il Presidente del Consiglio dei Ministri, si sforzano di sottolineare che l’intelligenza artificiale, con l’uso di specifici algoritmi, non costituisce una forma di controllo fiscale, magari sostituendosi alla mente umana, ma costituisce, anche grazie alla completa interoperatività di tutte le banche dati, un servizio di supporto per l’attività di controllo dell’Amministrazione Finanziaria, principalmente per indirizzare l’accertamento, quello “umano”, verso soggetti che, attraverso la procedura informatica di cui prima si è detto, manifestano seri dubbi di evasione. In pratica, serve solo per individuare eventuali comportamenti anomali dei contribuenti, attraverso l’analisi dei dati già presenti negli archivi in possesso dell’Agenzia delle Entrate.

Per la verità l’Agenzia delle Entrate aveva già cominciato ad adoperare sistemi informatici più sofisticati, per la selezione dei contribuenti a rischio provvedendo anche ad una nuova organizzazione della stessa Agenzia con la direttiva 2023/74424 creando, all’interno del settore analisi del rischio e ricerche per la tax compliance, un apposito ufficio denominato “data science” ed un altro finalizzato espressamente all’indirizzo ed al coordinamento delle attività volte all’analisi del rischio.
In verità dei dubbi ci sono, e appaiono assolutamente legittimi.
Intanto ci si chiede, con l’uso di algoritmi, se sarà assicurato efficacemente il diritto alla difesa del contribuente il quale resta all’oscuro dei procedimenti e degli algoritmi che hanno portato a considerarlo “a rischio fiscale”.

Poi ci si chiede se esistono problemi sul fronte della “privacy”. E su questo punto è già al lavoro il Garante il quale ha avviato una indagine conoscitiva per verificare l’adozione di idonee misure di sicurezza adeguate ad impedire la raccolta massiva di dati personali a fini della predisposizione degli algoritmi di intelligenza artificiale (IA) da parte di soggetti terzi, accertando, in particolare, le modalità di acquisizione dei dati, la sensibilità degli stessi, le possibili discriminazioni circa le modalità di selezione tra le varie macrocategorie economiche, ed altro ancora.
Questioni che potrebbero dar luogo ad ulteriore contenzioso tributario, per cui la stessa giurisprudenza pare essere pure abbastanza preoccupata.

Esiste, al riguardo, una sentenza del Consiglio di Stato (n. 2270/2019) secondo la quale “il meccanismo attraverso il quale si concretizza la decisione robotizzata (ovvero l’algoritmo) deve essere “conoscibile”, secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza, che implica anche quello della piena conoscibilità di una regola espressa in un linguaggio differente da quello giuridico. Tale conoscibilità dell’algoritmo deve essere garantita in tutti gli aspetti: dai suoi autori al procedimento usato per la sua elaborazione, al meccanismo di decisione, comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti. Ciò al fine di poter verificare che gli esiti del procedimento robotizzato siano conformi alle prescrizioni e alle finalità stabilite dalla legge o dalla stessa amministrazione a monte di tale procedimento e affinché siano chiare – e conseguentemente sindacabili – le modalità e le regole in base alle quali esso è stato impostato”.

Comunque, speriamo che l’intelligenza umana prevalga sempre su quella artificiale, allo scopo di applicare correttamente l’articolo 53 della Costituzione che sancisce l’obbligo del pagamento dei tributi in base alla capacità contributiva dei cittadini e sicuramente non in base ai risultati che potrebbero emergere da un algoritmo.