Da ieri è disponibile il modello precompilato dal Fisco per la dichiarazione dei redditi (modelli 730 e Modello Redditi Persone fisiche), dal 19 maggio sarà poi possibile accettare, integrare o modificare i dati.
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I dati messi a disposizione dei contribuenti sfiorano 1 miliardo, con l’aggiunta, da quest’anno, delle informazioni sul bonus vacanze, sulle spese scolastiche e sulle erogazioni liberali agli istituti scolastici. Al primo posto le spese sanitarie che raggiungono 718 milioni.
Sui redditi relativi all’anno di imposta 2021, il 730 deve essere inviato entro il 30 settembre, il Modello Redditi Persone fisiche entro il 30 novembre 2021.
Tra le principali novità del modello 730/2021:
Il modello precompilato dal fisco contiene: i dati contenuti nella Certificazione Unica; gli oneri deducibili o detraibili; alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente; altri dati presenti all’anagrafe tributaria.
Si può scaricare il proprio documento attraverso il portale dedicato, utilizzando l’identità SPID, la Carta d’identità elettronica CIE, le credenziali d’accesso rilasciate direttamente dall’Inps, la Carta nazionale dei servizi, ulteriori credenziali stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate indicate sul sito della stessa Agenzia.
Il modello va poi presentato direttamente all’Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista o al sostituto d’imposta. Ovviamente, è possibile anche utilizzare il modello 730 non precedentemente compilato dal Fisco.
Sono obbligati alla presentazione coloro che nel 2020 abbiano percepito: redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto); redditi dei terreni e dei fabbricati; redditi di capitale; redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente); redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero); alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.
Se entrambi i coniugi, o soltanto uno dei sue, possiedono solo i redditi per i quali è richiesto il modello 730, possono presentarlo in forma congiunta.
Non è possibile utilizzarla, invece, se lo si fa per conto di persone incapaci, compresi i minori. O qualora uno dei coniugi fosse deceduto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nella dichiarazione congiunta va indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta negli altri casi.
Sono esonerati dall’obbligo di presentare il modello 730, invece, coloro che possiedono esclusivamente: abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (l’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale); lavoro dipendente o pensione, lavoro dipendente o pensione più l’abitazione principale, le relative pertinenze e altri fabbricati non locati (abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’Imu), rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. In questi ultimi casi i redditi devono essere corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato a effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio. Inoltre le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale.
Sono esonerati ancora coloro che siano esclusivamente titolari di: redditi esenti; redditi soggetti a imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca); redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.
Non devono altresì presentare il modello 730 i contribuenti possedenti esclusivamente i redditi di: terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze fino a un massimo di € 500 di reddito; lavoro dipendente o assimilato più altre tipologie di reddito fino a un reddito massimo di 8 mila euro; pensione più altre tipologie di reddito, fino al reddito annuo di 8 mila euro; pensione, più terreni e abitazione principale con sue pertinenze, fino a un reddito massimo di 7.500 euro per la pensione e 185,92 per i terreni; pensione più altre tipologie di reddito, fino a un reddito massimo di 8 mila euro; assegno periodico corrisposto dal coniuge più altre tipologie di reddito fino al tetto massimo di 8 mila euro (è escluso l’assegno di mantenimento periodico per i figli); redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro, fino a un massimo di 4.800 euro; compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino a un reddito massimo di € 30.658,28.
Devono presentare il modello REDDITI Persone fisiche 2021 e non possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che si nel 2020 hanno percepito: redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione; redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA; redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane); redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5; plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate e derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati; redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario.
Ma anche tutti coloro che: nel 2020 e/o nel 2021 non sono residenti in Italia;
devono presentare anche una delle dichiarazioni richieste (IVA, IRAP, Mod. 770 sostituti d’imposta); utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4. E pure i contribuenti che: nel 2020 hanno percepito redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR erogati da soggetti esteri, delle persone fisiche che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione nonsuperiore ai 20 mila abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia; devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato.
Qui è possibile scaricare il modello e prendere visione di tutte le istruzioni per compilarlo.