ROMA – Secondo la Corte di Cassazione, il commercialista può essere considerato responsabile del reato fiscale, in concorso con l’autore materiale della violazione.
Con la sentenza n. 44939 del 6/12/2021, i Giudici di legittimità hanno ritenuto esistente il concorso nel reato per compensazione di crediti non spettanti (oltre la soglia di punibilità penale) o inesistenti, da parte di un professionista, e ciò nonostante fosse stata proprio la società a commettere materialmente la violazione presentando il modello F24.
A tal fine, i supremi Giudici hanno evidenziato l’articolo 110 del Codice Penale, secondo il quale “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti”.
Sono pervenuti a questa conclusione confermando la precedente giurisprudenza della stessa Corte, nel senso che, anche quando l’autore materiale sia il cliente, anche il professionista può essere considerato responsabile allorchè sia dimostrato che quest’ultimo abbia collaborato nell’azione criminosa o che, più semplicemente, abbia dato l’ispirazione alla stessa.
Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, il professionista può essere ritenuto responsabile in concorso nel reato quando, pur svolgendo soltanto attività di consulenza, abbia fornito al proprio cliente modelli di evasione fiscale che sono poi sfociati in reati.
Nel caso di specie, ossia in quello oggetto della citata sentenza n. 44939/21, esistevano diversi indizi, ma gravi, precisi e concordanti, che dimostravano la consapevolezza del professionista circa la commissione del reato di indebita compensazione, nonostante il modello F24, con il quale la compensazione è materialmente avvenuta, fosse stato presentato dal suo cliente.
Giova ricordare, per completezza, che l’articolo 13 bis, comma 3, del D.legislativo n. 74 del 2000, prevede pure che la sanzione penale, in caso di violazioni tributarie costituenti reato di cui al Titolo II del D.Leg/vo 74/2000 (tra cui c’è anche l’articolo 14 bis riguardante le indebite compensazioni), sono aumentate della metà “se il reato è commesso dal concorrente nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da parte di un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale”.