PALERMO – Come è noto, l’Art. 1 comma 166 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) prevede che “Le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni”.
Con il Dl 34/2023 (c.d. “Decreto Bollette” convertito nella legge n. 56/2023), tra le altre proroghe riguardanti la definizione delle violazioni tributarie, c’è anche la proroga, dal 31 marzo al 31 ottobre 2023, del termine per la definizione delle irregolarità formali di cui ai commi da 166 a 173 dell’articolo 1 della citata legge 197/2022.
Giova ricordare che, anche a seguito del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 27629 del 30 gennaio 2023, è previsto che la somma di Euro 200 per ogni annualità da definire può essere versata per il suo intero ammontare entro la data di scadenza (31 ottobre 2023), oppure è possibile pagare entro la stessa data la prima rata, pagando la seconda entro il 31 marzo 2024.
Con lo stesso provvedimento, l’Agenzia ha precisato che le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022 dal contribuente, dal sostituto d’imposta, dall’intermediario e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, dell’imposta regionale sulle attività produttive, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi.
Dopo il pagamento, comunque, per il perfezionamento della procedura, è necessario rimuovere le irregolarità formali commesse e sanate, e ciò attraverso la loro rimozione, entro il 31 marzo 2024.
La rimozione, comunque, non è necessaria quando non sia possibile o necessaria avuto riguardo ai profili della violazione formale.
Con risoluzione n. 6 del 2023 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “TF44” denominato “Regolarizzazione violazioni formali – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022” da inserire nel modello F24.