ROMA – Lo scorso 16 novembre il Governo ha approvato altri due Decreti legislativi riguardanti l’attuazione della Riforma Fiscale oggetto della legge delega n. 111 del 9 agosto 2023.
Sono provvedimenti approvati in via preliminare per passare successivamente all’esame delle competenti commissioni parlamentari prima di andare in Gazzetta.
Il Governo questa volta ha affrontato sia la materia del “comportamento collaborativo” (la cosiddetta cooperative compliance), sia quella relativa al contenzioso tributario che era stata già oggetto di riforma con la legge 131 del 31 agosto 2022.
La cooperative compliance consente alcune misure di vantaggio (come la procedura abbreviata di interpello, l’applicazione delle sanzioni ridotte a metà e l’esonero della garanzia in caso di rimborsi fiscali), è stato introdotto con il Dlgs 5 agosto 2015, n. 128, e possono aderirvi i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario, nonché con un volume d’affari non inferiore ad un miliardo di euro.
La novità sta nel fatto che viene aumentata la platea dei contribuenti che possono aderirvi, abbassando la soglia per aderire a questo regime dall’attuale miliardo di euro a 750 milioni nel biennio 2024-25, a 500 milioni nel biennio 2026-27, per arrivare a 100 milioni di fatturato nel 2028.
Per quanto riguarda la materia del contenzioso tributario, il decreto, ancora in bozza, nel rispetto dell’articolo 19 della citata legge 111/’23 ( “Principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario”), prevede diverse disposizioni, volte, attraverso la modifica di diversi articoli del Dlgs 546/92, principalmente alla revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario, sostanzialmente per semplificarne la procedura.
Tra queste:
a) l’impugnabilità del rifiuto espresso o tacito dell’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10 quater della Legge 212/2000 (quest’ultimo articolo nella versione ancora in bozza), ossia nei casi di errori concernenti le persone, il calcolo dell’imposta, l’individuazione del tributo e l’errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’Amministrazione Finanziaria.
b) l’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, sia in primo che in secondo grado;
c) l’espressa previsione del giudice monocratico;
d) la comunicazione immediata alle parti dell’ordinanza cautelare e l’impugnabilità della stessa, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla sua comunicazione, e viene, inoltre, espressamente prevista la non impugnabilità dell’ordinanza che decide sul reclamo e sull’ordinanza cautelare emessa dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Ed ancora:
e) il coordinamento con l’istituto dell’autotutela degli altri istituti a finalità deflattiva operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio onde accelerare la conclusione della controversia;
f) la semplificazione ed il potenziamento dell’informatizzazione della giustizia tributaria. ;
g) l’obbligo dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali;
h) la predisposizione di un modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni sarà sul sito istituzionale del Dipartimento della Giustizia tributaria;
i) la non applicazione della previsione del rimborso delle spese di giudizio a carico della parte soccombente, qualora oggetto del giudizio sia un atto impositivo per il quale il contribuente sia stato ritualmente ammesso al contraddittorio e la decisione si basi, in tutto o in parte, su elementi forniti, per la prima volta, dal contribuente solo in sede di giudizio;
l) la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo;
m) la modifica dell’art 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo l’opposizione all’esecuzione (artt. 615, secondo comma, e 617 del codice di procedura civile) dinanzi al giudice tributario, secondo le regole previste dal decreto legislativo n.546 del 1992, se il ricorrente assume la mancata o invalida notificazione della cartella di pagamento ovvero dell’intimazione di pagamento;
n) la garanzia della continuità dei servizi della giustizia tributaria delle corti di primo e di secondo grado alle quali sono trasferite le funzioni delle precedenti Commissioni Tributarie;
o) il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;
p) la previsione della pubblicazione e la successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro sette giorni dalla deliberazione di merito, salva la possibilità di depositare la sentenza nei trenta giorni successivi alla comunicazione del dispositivo;
q) l’accelerazione dello svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;
r) la previsione di interventi deflattivi del contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio, ivi compreso quello dinanzi alla Corte di Cassazione, favorendo la definizione agevolata delle liti pendenti. In caso di conclusione positivo della Conciliazione, le sanzioni sono ridotte al 60% del minimo edittale;
s) rendere accessibili a tutti i contribuenti tutte le sentenze tributarie presenti, in forma digitale, nelle banche di dati della giurisprudenza delle corti di giustizia tributaria, gestite dal Mef;
t) una nuova definizione dell’assetto territoriale delle corti di giustizia tributaria di primo grado e delle sezioni staccate delle corti di giustizia tributaria di secondo grado.
Vale la pena, comunque, mettere in evidenza la norma che, evidentemente quando e se entrerà in vigore, innanzitutto consentirà, nei casi di errori evidenti, l’impugnabilità del rifiuto (espresso o tacito) dell’istanza di autotutela ponendo rimedio ad una mancanza esistente nel testo riguardante l’autotutela nello Statuto dei Diritti del Contribuente (nuova versione), nonché quella che prevede il coordinamento dell’istituto dell’autotutela con gli altri istituti deflattivi del contenzioso.
Questa norma, non solo manderà in soffitta la vecchia e tanto vituperata “mediazione tributaria/reclamo” (l’art. 17 bis del Dlgs 546/92, nella versione che sarà pubblicata, viene abrogato), ma darà maggiore valore sia all’istituto dell’autotutela che al contraddittorio preventivo.
In pratica, venendo meno la fase della “mediazione/reclamo”, attualmente vigente per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, i contribuenti, per evitare il contenzioso, potranno contare, oltre che sull’accertamento con adesione e l’istituto della conciliazione (che dovrebbe essere esteso anche in Cassazione), sul contraddittorio (obbligatorio), nonché sull’autotutela, “nuova versione”, ed in particolare su quella definita “obbligatoria” (riguardante quattro specifiche ipotesi di errore facilmente riscontrabile), il cui rifiuto, espresso o tacito, dovrebbe costituire un atto autonomamente impugnabile.
Va ricordato, peraltro, che, mentre attualmente la mediazione coinvolge tutti gli atti impugnabili, compresi il ruolo e la cartella di pagamento, il futuro contraddittorio generalizzato non sarà attivabile quando si tratta di atti automatizzati, di liquidazione e di controllo formale, ossia quelli che normalmente danno luogo all’emissione di una cartella di pagamento, con una evidente diminuzione degli strumenti di difesa preventivi rispetto al contenzioso, strumenti che resteranno limitati all’autotutela la quale, come sappiamo, anche se definita “obbligatoria”, è sempre nelle mani dell’Ente impositore.