ROMA – Come è noto, il comma 55 dell’articolo 1 della Legge 197 del 29 dicembre 2022, la legge di Bilancio per il 2023, ha previsto, in modo opzionale, per il solo anno 2023, che i contribuenti, persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che, per il 2023, applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle consuete aliquote per scaglioni di reddito previste dal testo unico delle imposte sui redditi, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, nella misura del 15%, calcolata su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtato di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare.
Praticamente, in questo caso, l’imposta in misura unica (seppure proporzionale) si applica sulla differenza (massimo 40.000 Euro) tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo del 2023 e quello più alto, sempre relativo alle sole attività d’impresa e di lavoro autonomo, decurtato del 5%, realizzato nei tre anni precedenti, ossia 2020, 2021 e 2022.
Stiamo parlando di quella che comunemente si suole chiamare “Flat tax incrementale”. In realtà, più che una tassa “piatta”, è una vera e propria imposta sostitutiva.
Ora, con un’iniziativa veramente lodevole, che peraltro ricalca iniziative del genere per altri argomenti ed in altri anni, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, il 6 giugno scorso, una circolare in bozza, anche per ottenere, entro il 15 giugno, suggerimenti ed osservazioni.
Tali eventuali suggerimenti ed osservazioni vanno inviati all’indirizzo: dc.cn.consultazionepubblica@agenziaentrate.it.
La bozza di circolare, chiarisce, in particolare, il calcolo per la determinazione della base imponibile, specificando che “L’ imposta sostitutiva, in particolare, deve essere calcolata su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito determinato nel 2023 e quello d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare.
Si evidenzia che, a tal fine, il reddito da confrontare non è quello complessivo, ma quello relativo alle sole attività d’impresa e di lavoro autonomo. il 15% viene applicato sull’incremento di reddito dell’anno oggetto di dichiarazione (anno 2023) rispetto a quello più elevato nell’ambito del triennio precedente (anni 2020, 2021 e 2022)”.
Nel dettaglio, la base imponibile incrementale è così determinata:
L’Agenzia delle Entrate, nell’illustrare le condizioni soggettive ed oggettive per l’applicazione del particolare regime agevolato, con la stessa bozza di circolare ha precisato pure che la quota di reddito assoggettata alla tassa piatta va esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive Irpef.
Ed ancora che restano esclusi dalla possibilità di applicare il particolare regime agevolato previsto dalla scorsa legge di bilancio i titolari di partita Iva in regime forfettario nonché ai soci di società di persone, agli associati di studi professionali e ai soci di società di capitali che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale.
Rientrano nell’agevolazione, invece, i soggetti decaduti dal regime forfettario nel corso del 2023 in caso di ricavi o compensi di importo superiore a 100.000 euro.
Come già detto, eventuali osservazioni vanno comunicate all’Agenzia entro il prossimo 15 giugno.
Se esistono perplessità è meglio che ci si affretti a renderle note all’Agenzia la quale, con la circolare definitiva, potrà essere più chiara o colmare qualche lacuna eventualmente presenti nella legge e nella bozza di circolare in oggetto.