Un sistema farraginoso e poco efficiente, quello dell’accreditamento degli enti nella formazione professionale siciliana. Necessario, quindi, un cambiamento. A questo scopo, è stato pubblicato il decreto di revoca, a firma dell’assessore regionale dell’Istruzione e della formazione professionale, Mimmo Turano, delle disposizioni relative al procedimento di accreditamento che risalgono al 2006. Il motivo è semplice: fino alla pubblicazione di questo decreto, in ambito regionale si sovrapponevano due procedimenti di accreditamento, e tale condizione, si legge nell’atto, “potrebbe determinare un vulnus nell’azione amministrativa tesa a garantire il rispetto della legalità ed il corretto agire della pubblica amministrazione nel settore”. Si è reso necessario, quindi, armonizzare le procedure. In tal modo, l’amministrazione potrà sfruttare al meglio gli strumenti a propria disposizione per prevenire e reprimere il manifestarsi di fenomeni di illecito.
Senza dimenticare che la procedura unica permette una maggiore semplificazione, efficacia ed efficienza, oltre che economicità dell’azione amministrativa. Rimarranno quindi valide le regole definite nel 2015, a firma dell’allora assessore al ramo Bruno Marziano, in una circolare che ha seguito la pubblicazione del decreto del presidente della Repubblica n. 25/2015, che definisce gli enti destinatari dell’accreditamento, tutti quei soggetti pubblici o privati, giuridicamente autonomi, che hanno tra le proprie finalità l’orientamento e la formazione professionale e che dispongono di una struttura organizzativa e logistica e di un raccordo sistematico con il territorio. Nello stesso decreto, all’articolo 7, vengono stabiliti i requisiti generali per l’accreditamento per cui, al momento della presentazione dell’istanza di accreditamento, in accordo con quanto stabilito sempre dall’intesa Stato-Regioni, viene richiesta all’organismo, la conformità ai criteri generali di cui all’articolo 1 comma 3 ed il loro mantenimento per tutto il periodo dell’accreditamento.
Questi requisiti sono differenziati a seconda del tipo di accreditamento richiesto. La circolare emanata a suo tempo, nel 2015, dall’assessorato regionale, era pensata proprio per fornire la corretta interpretazione riguardo la conformità ai criteri dettati dai vari articoli e commi del decreto del ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, adottato di concerto con il ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 29 novembre 2007 e delle disposizioni riprese poi nel 2015. Tenuto conto dei principi generali dettati dalla normativa in materia di concorrenza, al fine di consentire a tutti gli organismi privati e società di capitali operanti sul territorio siciliano, non accreditati presso altre Regioni, di ottenere pari trattamento e le cui pratiche sono state sospese, la Regione Siciliana ha voluto fornire un indirizzo interpretativo nella circolare emanata.
Le istanze presentate da tutti gli organismi rientrati in tale fattispecie, che hanno tra le proprie finalità espressamente esplicitate nei relativi atti costitutivi l’attività di formazione e orientamento professionale disponendo di una struttura organizzativa e logistica nonché di un raccordo sistematico con il territorio, saranno esaminate valutando il possesso dei requisiti generali per il tipo di accreditamento richiesto e disposti con l’articolo 7. Il soggetto pubblico o privato, con fini di lucro, potrà essere destinatario di accreditamento per le macrotipologie B-C-0, ad esclusione della macrotipologia A dove il richiamo all’articolo 2 del decreto ministeriale del 2007 riporta l’obbligatorietà delle finalità non lucrative dell’organismo.