Brevi

Giudice obbliga emittente tv ad assumere precaria palermitana

Un’operatrice televisiva di Palermo, assistita dallo studio legale Palmigiano, ha vinto una causa di lavoro nei confronti di un canale televisivo privato nazionale. La donna aveva sottoscritto due contratti di quinto livello a tempo determinato, nel 2013 e nel 2018, come operatore di emissione. Per la mole di lavoro sostenuto quotidianamente e non conforme al contratto firmato, la donna ha deciso di rivolgersi al proprio editore per farsi riconoscere le mansioni superiori svolte.

Non avendo ricevuto risposta, ha deciso di affidarsi allo studio Palmigiano, dove, con l’assistenza dell’avvocato Elisabetta Violante, ha iniziato una causa davanti al Giudice del lavoro di Roma per dichiarare la nullità del termine inserito nel contratto e l’immediata reintegra nel posto di lavoro, con il riconoscimento del sesto livello retributivo. La norma prevede infatti l’indicazione di una causale che renda necessaria l’apposizione di un termine in un contratto superiore ai 12 mesi e, nel caso di specie, mancava. Inoltre, dalla documentazione in possesso alla lavoratrice, era evidente che, pur essendo stata formalmente inquadrata quale quinto livello, in realtà svolgeva mansioni superiori rientranti nel sesto livello del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

L’emittente ha rigettato la tesi di mansioni superiori, ribadendo la validità del contratto a tempo determinato. Ma il Giudice Maria Teresa Consiglio, con sentenza 22526/2020 del 9 dicembre 2021, ha dato ragione alla lavoratrice e ha disposto la reintegra con contratto a tempo indeterminato. (ANSA)