ROMA – L’emergenza sanitaria, conseguenza del Covid-19, ha comportato delle misure di distanziamento fisico anche nei procedimenti giudiziari ed extragiudiziari, che adesso possono svolgersi interamente online.
La mediazione civile e commerciale nasce, nel 2010, per tentare di ridurre il contenzioso civile e ricercare, come valida alternativa, un accordo amichevole tra due o più soggetti per la risoluzione di una controversia tramite l’intervento di un mediatore terzo e imparziale.
La mediazione, in generale, può avvenire o per volontà delle parti, o perché il giudice ritiene che la controversia possa concludersi tramite un accordo conciliativo fuori dal Tribunale, o perché è obbligatoriamente prevista dalla legge.
Il tentativo di mediare è obbligatorio, prima di rivolgersi al tribunale, nelle controversie riguardanti il condominio, i diritti reali, la divisione, le successioni ereditarie, i patti di famiglia, la locazione, il comodato, l’affitto di aziende, il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, di contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Sono stati previsti degli incentivi per stimolare il diffondersi della mediazione: è gratuita per i soggetti che avrebbero beneficiato del patrocinio a spese dello Stato nel giudizio in tribunale; ha generalmente costi di accesso bassi, solo 50,00 euro, e la possibilità di scaricare i costi nella successiva dichiarazione dei redditi; tempi certi per la conclusione del procedimento, cioè entro 90 giorni.
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, cioè è obbligatoria, il giudice condanna la parte, che non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al pagamento di una somma pari al contributo unificato.
Con la conversione in legge del decreto Cura Italia è stata prevista la possibilità di svolgere da remoto gli incontri di mediazione, consentendo a ciascuno dei soggetti coinvolti di firmare il verbale conclusivo da casa e/o da studio.
In particolare, ciascuna delle parti coinvolte nella controversia potrà apporre una semplice firma autografa a casa e rimandare in formato elettronico, tramite mail o apposita chat, il verbale al proprio avvocato, che, da casa o dallo studio, dichiarerà che la firma del cliente è autentica e apporrà egli stesso la firma digitale, prima di rinviarlo, infine, al mediatore collegato da remoto.
Avere semplificato la sottoscrizione del verbale di mediazione è sicuramente utile, sia che gli incontri “virtuali” si siano conclusi positivamente che negativamente, poiché quando la mediazione è condizione di procedibilità senza un verbale, anche se negativo, non potrà richiedersi l’intervento del giudice.
Nello stesso provvedimento si precisa, anche, che la procura, che il cliente sottoscrive a favore del proprio legale, che lo assisterà, potrà essere firmata da remoto e inviata al proprio legale in formato elettronico.
Appare importante ricordare che in caso di mediazione positiva il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, per l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, cioè non è una scrittura tra privati bensì garantisce pienamente tutte le parti coinvolte, dandole pieno valore.