Gli interessi legali, con decorrenza dal 1° Gennaio 2022, salgono dallo 0.01 % all’1,25%.
Purtroppo, il tasso d’inflazione – consequenziale a molteplici problemi d’ordine economico derivanti in parte anche dal Covid, unitamente al rendimento del tasso medio dei titoli di stato- di durata inferiore ai 12 mesi (art 1248 codice civile) – ha fatto in modo che il ministero dell’Economia, con decreto ministeriale del 13 Dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 15.12.2021, abbia deciso detto aumento.
Esso, indubbiamente, è considerevole se si tiene conto che dall’anno 2015 sino all’anno 2021 era stato sempre inferiore all’1%.
Detto maggior tasso d’ interessi comporterà, automaticamente, l’aumento della somma che il debitore dovrà aggiungere alla “sorte capitale” (id est: credito), ogni qualvolta ritarda a pagare, purché il vantato credito sia liquido, esigibile e determinato nel suo preciso ammontare (art. 1282 comma 1 del codice civile).
Il maggior tasso è dovuto altresì per gli interessi che siano pattuiti convenzionalmente (cioè con accordo tra le parti), quando però non ne sia stata stabilita la misura esatta. Ed ancora quando si debbono pagare interessi compensativi, cioè quelli che sono dovuti sul prezzo da pagare per la cosa venduta, qualora essa sia consegnata al compratore e produca frutti.