Dopo un lungo e non facile iter parlamentare, lo scorso 21 settembre 2021 veniva approvato il decreto legge n. 127 che sancisce l’obbligo del certificato verde (green pass) sul posto di lavoro, tanto pubblico che privato. Tale obbligo vige dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza
Esaminiamo di seguito i punti di maggiore interesse del citato decreto.
Il decreto in esame sancisce l’obbligo che ciascun dipendente si presenti al lavoro con il certificato verde e che, alla richiesta del datore di lavoro o da un suo incaricato, lo mostri. Tale obbligo vige anche per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche, anche sulla base di contratti esterni, al personale in regime di diritto pubblico al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale.
Per i trasgressori sono previste sanzioni e pene pecuniarie, come si dirà appresso.
In tale ambito i Magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui qui si dice. Le stesse disposizioni si applicano ai magistrati onorari, in quanto compatibili.
Tali disposizioni non si applicano, invece, ai soggetti diversi da quelli detti sopra che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo.
Sono previste sanzioni diverse per il soggetto privo della certificazione verde COVID-19 e per il soggetto incaricato del controllo.
Le sanzioni sono applicate dal Prefetto competente per territorio e per i magistrati ordinari dal Procuratore generale presso la Corte d’appello competente per territorio.
Per il lavoratore
Per il datore di lavoro o per chi è delegato al controllo della certificazione
È comminata una sanzione pecuniaria da 400 euro a 1.000 euro.
Le disposizioni previste per tutti i lavoratori fin qui rappresentate non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Salvatore Freni