Il Governo ha appena pubblicato le nuove Faq sul Green Pass e soprattutto sul suo impiego nel luogo di lavoro.
CONTRATTI DI LAVORO – “I contratti di lavoro stipulati per sostituire i lavoratori sprovvisti di Green pass sono soggetti alla disciplina generale del contratto a tempo determinato e in particolare a quanto previsto degli artt. 19 ss. del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni” si legge in una delle Faq pubblicate da Palazzo Chigi sull’ultimo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi.
SE IL GREEN PASS SCADE – “Il Green pass – è scritto in una delle Faq – deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore”.
BADANTI – “Se la badante non possiede il Green pass non potrà accedere al luogo di lavoro” e se convivente “dovrà abbandonare l’alloggio”, si legge nelle Faq, poiché prevale il “diritto della persona assistita di poter fruire senza soluzione di continuità della assistenza ricorrendo ad altro idoneo lavoratore”. Il governo, rispondendo a domande frequenti sull’ultimo Dpcm, chiarisce che non siano dovuti vitto e alloggio, oltre allo stipendio, a badanti sprovviste di passaporto vaccinale. Se infine la badante è convivente e positiva al Covid, “non potrà allontanarsi dalla casa nella quale vive” per la quarantena.
PARRUCCHIERI – I parrucchieri, gli estetisti e gli altri operatori del settore dei servizi alla persona devono “controllare il pass dei propri eventuali dipendenti” ma non devono “richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione”.
COMMERCIO ALL’APERTO – L’obbligo di Green pass riguarda anche gli operatori del commercio sulle aree pubbliche la cui “sede lavorativa” è collocata all’aperto, precisa Palazzo Chigi. “L’obbligo di Green pass – si legge sul sito – non è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia all’aperto o al chiuso”.
LAVORATORI STRANIERI – “Il possesso del Green pass è richiesto anche ai lavoratori stranieri ove debbano svolgere la propria attività lavorativa presso aziende o pubbliche amministrazioni italiane”. In caso di autotrasportatori stranieri sprovvisti del certificato, “è possibile utilizzare il personale dell’azienda italiana per le operazioni di carico/scarico”.
ISPETTORI – “Le aziende – si legge – potranno essere controllate dagli ispettori del lavoro e dalle aziende sanitarie locali, dei quali si avvalgono i prefetti”. (Adnkronos)