Dalla parte dei cittadini

I beni mobili non pignorabili

Non sono pignorabili i beni di prima necessità ed essenziali per la vita stessa del debitore e delle persone con questo conviventi. L’art. 514 c.p.c. dichiara impignorabili i vestiti, biancheria, letti, tavoli e sedie, posate e utensili, armadi, cassettiere, frigoriferi, stufe e fornelli a gas o elettrici, lavatrici; ma anche commestibili e combustibili necessari a coprire il fabbisogno di un mese; ed ancora libri, attrezzi e oggetti indispensabili (vedi computer) allo svolgimento dell’attività lavorativa e armi utilizzate per l’adempimento di un pubblico servizio. Non sono pignorabili ancora gli oggetti aventi valore affettivo e morale.

L’art. 514 cpc assicura, poi, l’intangibilità di oggetti che rivestano un particolare valore affettivo e morale, come: la fede nuziale, gli oggetti sacri o necessari alla professione del culto religioso, le decorazioni al valore, la corrispondenza, gli scritti di famiglia e i manoscritti, purché non appartengano a collezioni di pregio. Sono altresì impignorabili gli animali d’affezione o da compagnia. Sono assolutamente impignorabili, a seguito della novella apportata dalla legge n. 221/2015 (c.d. collegato ambientale), che ha inserito i nuovi numeri 6-bis e 6-ter, nella disposizione penale in esame, “gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali”, nonché “gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli”.

Quelle fin qui elencate sono le cose mobili assolutamente impignorabili . L’art. 545 c.p.c. stabilisce infine che non sono assoggettabili ad esecuzione forzata: i crediti alimentari (come quelli dovuti in regime di separazione); i sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, enti assistenziali o benefici, e quelli destinati al sostentamento di persone in stato di indigenza.

Non possono essere pignorate, infine, le pensioni minime, di solito identificate con la pensione sociale Inps.