Lavoro

Il rapporto di lavoro dei riders, ecco quali sono i loro diritti

Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 come modificato dal decreto legge 3 settembre 2019, n.101 convertito con integrazioni e modificazioni nella legge 2 novembre 2019, n. 128 della quale fornisce le indicazioni operative la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 19 novembre 2020, n. 17 hanno regolamentato il rapporto di lavoro dei ciclo-fattorini nel modo appresso rappresentato (gli articoli di legge non seguiti dalla norma alla quale appartengono si riferiscono alla legge 128/2019).

Tipologia del rapporto di lavoro dei ciclo-fattorini (c.d. riders) delle piattaforme digitali

Il rapporto di lavoro citato in premessa può configurarsi come:

  •  Collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata – ex art. 2 D.Lgs. n. 81/2015 – (se il rapporto di lavoro ha il carattere della continuità con attività prevalentemente personale, secondo modalità esecutive definite dal committente attraverso la piattaforma);
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  • Lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 47-bis del medesimo D.Lgs.  (se il rapporto di lavoro viene effettuato da lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano con l’ausilio di velocipidi o veicoli a motore).
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Inoltre la sentenza del Tribunale di Palermo del 24 novembre 2020, n. 3570 conferma l’ipotesi di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 del codice civile, mentre la sentenza della Corte di Cassazione n. 01663 del 14 novembre 2019/24 gennaio 2020 propende per il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Diritti dei ciclo-fattorini

Il capo V-bis della legge n. 128/2020 prevede i seguenti diritti a favore dei riders:

Diritti economici

Ai lavoratori in argomento spetta una retribuzione secondo le previsioni dei contratti collettivi dei settori affini o equivalenti, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale (che la sentenza della Cassazione n. 01663 citata sopra individua nel CCNL logistica trasporto merci e spedizioni). Si prevede inoltre, che, in ogni caso, ai medesimi lavoratori deve essere garantita un’indennità integrativa non inferiore al 10%, per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli, determinata dai citati contratti collettivi, o, in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Infine giova sottolineare che in mancanza di accordo collettivo è vietato nella sostanza qualsiasi forma di compenso in base alle consegne effettuate, infatti la normativa prevede che ai riders deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti dai suddetti contratti collettivi (art. 47-quater).

Altri diritti

I riders hanno, inoltre, i seguenti diritti: 

  • ottenere il contratto di lavoro per iscritto (art 47-ter, comma 1);
  • ricevere ogni informazione utile sulle condizioni applicabili al suddetto contratto “per la tutela dei lori interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza”, con facoltà di rivolgersi alla direzione territoriale del lavoro affinché intimi al committente di fornire le informazioni entro il termine di quindici giorni. In caso di inottemperanza al suddetto invito, da parte del committente, il rider interessato ha diritto ad un’indennità risarcitoria non superiore ai compensi percepiti nell’ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravità ed alla durata delle violazioni ed al comportamento delle parti, oltre alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000, di cui all’art. 4 del D.Lgs 26 maggio 1997. N.152 (art.47-ter, comma 2);
  • ai riders automi è riconosciuta la disciplina antidiscriminatoria (sesso, razza, origine etnica, religione, convinzioni personali, politiche, sindacali, disabilità, età, orientamento sessuale etc.) stabilita per i lavoratori subordinati, in quanto compatibile con la natura del rapporto, ivi compreso l’accesso alla piattaforma (art. 47-quinques, comma 1);
  • di non essere esclusi dalla piattaforma e non avere ridotte le occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione (art. 47-quinques, comma 2);
  • di avere trattatti i dati personali in base alle vigenti norme sulla privacy (regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) (art. 47-sexies);
  • di essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (assicurazione presso l’INAIL) a spese del committente.

Salvatore Freni