Si avvicina il 16 dicembre, la scadenza fissata per la seconda rata dell’Imu 2021, o per il saldo dell’intera imposta. I contribuenti che saranno chiamati a versare il saldo Imu 2021 sono oltre 25 milioni di proprietari di immobili diversi dall’abitazione principale (il 41% sono lavoratori dipendenti e pensionati). Infatti, la tassazione che riguarda i proprietari di immobili, esclusi quelli di aree fabbricabili, terreni agricoli ed abitazione principale, sempre che si parli di unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Considerata la fase di difficoltà economica, il Governo ha previsto alcune riduzioni e anche esenzioni per il 2021 e anche per il 2022. Vediamo quali sono.
Sono esentati dal pagamento dell’Imu i possessori di immobili destinati a cinema, teatri, sale concerto e spettacoli, come previsto dal decreto emanato nell’agosto del 2020. Per queste strutture, che rientrano nella categoria catastale D/3, il pagamento della tassa non è dovuto per gli anni 2021 e 2022.
Secondo il decreto Sostegni bis, si aggiungono alle categorie di esentati per il pagamento dell’Imu anche coloro che hanno un immobile in locazione ad uso abitativo e che abbiano rivenuto l’emissione di una convalida di sfratto per morosità, con esecuzione bloccata sino al 30 giugno 2021 o al 31 dicembre 2021. E’ opportuno ricordare che l’anno in cui sarà valida l’esenzione è solo il 2021. Infatti, nel 2022 il blocco degli sfratti per morosità non sarà più prorogato.
Imu 2021 prima casa di lusso
L’Imu 2021 non si paga sulle prime case, a meno che queste non appartengano alle categorie catastali (A/1, A/8, A/9) e siano considerate case di lusso.
Sull’abitazione principale si applica un’aliquota agevolta del 4 per mille e una detrazione di 200 euro.
Imu 2021 seconda casa
La seconda rata dell’Imu 2021 si paga sulla seconda casa e sugli immobili diversi dall’abitazione principale.
L’abitazione principale è l’immobile iscritto o iscribile al catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i compenenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente o risiedono anagraficamente.
Imu 2021, aliquote seconda casa
Per quanto riguarda il saldo Imu 2021 , il Dipartimento delle Finanze, nella Risoluzione n. 8/Df del 21 settembre 2021 ha ribadito che per la seconda rata del 21 dicembre 2021 devono essere utilizzate:
le aliquote 2021 se le reletive delibere comunali sono state pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre 2021.
In caso di mancata pubblicazione entre la suddetta data, il calcolo dovrà essere eseguito con le aliquote del 2020.
Imu 2021 sulle pertinenze
Non si paga l’Imu sulle pertinenze dell’abitazione principale. Si intendono per pertinenze della prima casa quelle che appartengono alle categorie catastali C2, C/6 e C/7 e nel limite di tre.
Imu 2021, calcolo del saldo
Per quanto riguarda il calcolo Imu 2021, il procedimento è analogo a quello che si è sempre eseguito per il calcolo Imu. Si parte dalla rendita catastale non rivalutata di ciascun immobile o pertinenza (dal reddito dominicale non rivalutato nel caso si tratti di terreni). La rendita catastale, che non si deve confondere con il valore di mercato dell’immobile, è reperibile nella dichiarazione dei redditi o direttamente online sul sito dell’Agenzia dell’Entrate. Una volta entrati in possesso della documentazione si procede con il seguente calcolo: bisogna prendere la rendita catastale e rivalutarla del 5%; moltiplicare il valore della rendita rivalutata per il coefficiente di ogni immobile in relazione al quale si dovranno effettuare i pagamenti; al risultato così ottenuto si applicheranno le aliquote decise da ogni comune.
Entro il 16 dicembre, come abbiamo già descritto, bisognerà ricordarsi di fare il saldo IMU. Non solo, previste altre scadenze periodiche Iquali IRPEF e IVA. Poco dopo, il 27 dicembre, per i soggetti interessati, è l’ultimo giorno per versare l’acconto IVA e inviare gli elenchi INTRASTAT. Ecco, nel dettaglio, quando e cosa ricordarsi di pagare, per i soggetti interessati.
Per i sostituti d’imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente