Ai minorenni con disabilità spetta anche nel 2023 un aiuto economico mensile denominato “indennità frequenza” per la durata dell’anno scolastico, erogato per nove mesi per ciascun anno solare, nel caso in cui il minore interessato frequenti una scuola pubblica o privata.
La stessa indennità viene erogata per dodici mesi l’anno nel caso in cui l’interessato frequenti in maniera continuativa un centro di cura per l’intero anno. In questa ultima eventualità, nel mese di gennaio di ciascun anno in cui vi è tale frequenza, si dovrà inviare all’INPS il certificato che attesti la frequenza al centro di cura.
La richiesta dall’indennità deve essere effettuata per via telematica (cioè online) all’INPS. Il messaggio INPS n. 892 dello scorso 2 marzo 2023 ha disposto delle semplificazioni nella richiesta rispetto agli anni passati.
La presentazione della domanda per ottenere l’indennità di frequenza avviene attraverso il portale dell’Istituto www.inps.it, nell’area tematica “Accesso ai servizi per patronati”, con le consuete modalità. Le associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall’INPS all’uso del canale telematico, invece, continueranno ad accedere al servizio online tramite identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE e CNS).
La compilazione della domanda telematica prevede diverse sezioni che riguardano, oltre ai dati relativi alla richiesta di accertamento sanitario, anche i dati amministrativi necessari per la liquidazione della prestazione economica, particolarmente: i dati relativi alla frequenza scolastica e quelli necessari per il pagamento. Dopo avere completato tutte le sezioni, la domanda per ottenere l’indennità di frequenza deve essere trasmessa dalla sezione “Invio domanda”.
Giova dire, inoltre, che, tranne che si sia in presenza di unico genitore o un tutore, entrambi i genitori devono essere a conoscenza dell’inoltro della domanda. A tale fine, in procedura, andrà selezionato l’apposito campo.
Il genitore non dichiarante riceverà, infatti, una notifica tramite i consueti canali (lettera raccomandata oppure PEC) su tutte le comunicazioni relative all’avvio del procedimento di accertamento sanitario nei confronti del figlio. Il genitore, invece, che ha fatto richiesta a un Patronato/associazione potrà consultare la pratica anche accedendo al sito dell’Istituto, tramite delega sulle proprie credenziali, per visualizzare nell’area riservata la posizione del figlio minore.
Infine, nel caso si opti per il pagamento dell’indennità di frequenza con la modalità “in contanti presso lo sportello” – se nella sezione “Rappresentante legale” sono presenti entrambi i genitori – è necessario che, prima dell’invio della domanda, il secondo genitore fornisca il consenso esplicito alla riscossione nei confronti del genitore dichiarante. Tale autorizzazione può essere specificata dal secondo genitore attraverso l’accesso al servizio “Invalidità civile – Domanda (Cittadino)” con le proprie credenziali, fornendo il consenso tramite la funzionalità “Acquisizione consenso alla riscossione”. In alternativa, il Patronato può procedere allegando in procedura nella sezione “Allegati” l’apposito modulo di delega (reperibile nella sezione “quadro F”) con le firme autenticate di entrambi i genitori.
L’indennità di frequenza, annualmente adeguata alla svalutazione della moneta, nel corrente 2023 ammonta a 313,91 euro mensili con un reddito annuo del nucleo familiare di 5.391,88 euro.
Salvatore Freni