La legge 3 dicembre 1999, n. 493 dispone l’obbligo assicurativo presso l’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL) per chi svolge lavoro domestico non retribuito in esclusiva (cioè senza altra occupazione retribuita) e con carattere di continuità prendendosi cura del proprio nucleo familiare (ad esemio, le casalinghe).
Tale forma assicurativa garantisce, ai lavoratori suddetti, una copertura economica (un assegno una tantum, una rendita vitalizia, un assegno di accompagnamento etc.) a chi subisce un infortunio durante lo svolgimento dell’attività lavorativa domestica.
Sono obbligati ad assicurarsi tutti i lavoratori appartenenti alla qui detta categoria che hanno tra i diciotto ed i sessantasette anni di età.
Il lavoratore obbligato ad assicurarsi deve inoltrare istanza per via telematica alla sede INAIL di appartenenza, come segue: collegandosi al sito della detta sede e selezionare l’applicazione “Servizi Online Lavoro domestico” dopo:
Mentre gli assicurati senza soluzione di continuità riceveranno l‘avviso di pagamento d’ufficio.
Il premio annuale da corrispondere da parte di ogni assicurato all’INAIL è pari a ventiquattro euro.
Sono esonerati dal pagamento del premio appena detto coloro che possiedono un reddito personale annuo non superiore a 4.648,11 euro o 9.286,22 euro di reddito del nucleo familiare a cui appartiene l’assicurato.
Qualora il premio in discorso non viene versato entro il 31 gennaio di ogni anno è dovuta, oltre al suddetto premio, una sanzione pari a dodici euro se il ritardo di pagamento non eccede i sessanta giorni e pari a ventiquattro euro in caso contrario.
Il pagamento di quanto dovuto (premio o premio + sanzioni) deve essere versato tramite l’apposito avviso di pagamento fornito dall’INAIL con pago PA; non è ammessa altra forma di pagamento (pagamento bancario o postale oppure bonifico).
Nel caso di infortunio viene corrisposto all’interessato un’indennità in una delle seguenti misure a seconda dell’entità dell’infortunio:
Gli aiuti economici appena elencato sono esenti da IRPeF.
Gli stessi aiuti economici sono riscuotibili in uno dei seguenti modi:
Gli aiuti economici fin qui rappresentati non sono cumulabili con qualunque reddito da lavoro.
Salvatore Freni