Con il messaggio n. 2584 del 25 luglio 2021 l’Istituto della previdenza sociale (INPS) ha reso noto che per il corrente anno 2021, al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 180 milioni di euro che le regioni possono destinare, in tale anno, ad una delle seguenti finalità:
COME RICHIEDERE IL BENEFICIO ECONOMICO
Al fine di essere ammessa all’ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l’impresa presenta un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del presente decreto né secondo le disposizioni attuative dello stesso.
Il pagamento della qui detta prestazione è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda on-line di mobilità in deroga. A tal fine, stante il tenore letterale della norma, che prevede la concessione della prestazione in commento “prescindendo anche dall’applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014” (tale documento di prassi, quelli successivamente citati e le norme parimenti richiamate ivi menzionate sanciscono deroghe alla normativa che limita la corresponsione della prestazione in discorso), non trovano applicazione i termini di presentazione introdotti dal suddetto decreto. Pertanto le istanze di accesso alla prestazione sono soggette all’ordinaria prescrizione decennale.
La prestazione di mobilità in deroga è concessa ai lavoratori provenienti da aziende ubicate in “aree di crisi industriali complesse”, i cui nominativi sono rintracciabili nel SIP (acronimo di Siste, a Informativo Percettori) con l’indicazione sia del periodo concesso sia del decreto ministeriale di finanziamento (decreto convenzionale n. 18020).
Si ribadisce pertanto, come già indicato in precedenti messaggi sull’argomento, che sarà possibile procedere all’erogazione delle prestazioni in deroga solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto la trasmissione sul SIP del relativo e specifico provvedimento concessorio di competenza delle Regioni contenente i nomi dei beneficiari ed il periodo concesso.
Ai percettori dei trattamenti in deroga spetta l’accredito della contribuzione figurativa ed, eventualmente, l’assegno al nucleo familiare secondo le vigenti disposizioni di legge.
Si evidenzia, inoltre, che ai trattamenti in questione vanno applicate le riduzioni previste dall’articolo 2, comma 66, della legge n. 92/2012, sulla base dalle indicazioni fornite con la circolare n. 57 del 13 marzo 2007. Occorre, in fine, sottolineare che il lavoratore decade dalla fruizione dei trattamenti fin qui descritti qualora trovi nuova occupazione a qualunque titolo.
LE REGIONI DESTNATARIE DEGLI AIUTI ECONOMICI
Le regioni alle quali sono destinate gli aiuti economici in argomento, secondo l’elenco che conclude la circolare qui menzionata, sono:
REGIONE | QUOTA RIPARTO |
LAZIO | 28.253.880,32 € |
CAMPANIA | 13.889.296,77 € |
MOLISE | 3.742.999,05 € |
MARCHE | 16.775.741,44 € |
ABRUZZO | 7.063.470,08 € |
FVG | 1.765.867,52 € |
PUGLIA | 8.829.337,60 € |
SARDEGNA | 11.919.605,76 € |
UMBRIA | 10.595.205,12 € |
TOSCANA | 37.083.217,91 € |
VENETO | 5.646.961,79 € |
PIEMONTE | 30.902.681,60 € |
SICILIA | 3.531.735,04 € |
TOTALE | 180.000.000,00 € |
Salvatore Freni