Economia

Inps, sale a 1.273 € la retribuzione minima imponibile ai fini pensionistici

ROMA – Con la circolare n. 9 del 2020 l’Inps ha comunicato il minimale giornaliero di retribuzione imponibile ai fini contributivi e la retribuzione minima mensile imponibile, nonché i valori necessari per calcolare le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

Il parametro del “minimale contrattuale” ai fini dell’imponibile contributivo fu introdotto nell’articolo 1, comma 1 del D.l. 338/1989, convertito nella legge 389/1989. Successivamente con il proliferare di Ccnl che fanno riferimento al medesimo settore, con, a volte, consistenti differenze tra le retribuzioni, il legislatore è intervenuto con la legge 549/1995, il cui art. 2 comma 25 ha stabilito che in caso di pluralità di contratti collettivi per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative nella categoria.

I minimali di retribuzione pubblicati annualmente dall’Inps rappresentano una retribuzione imponibile di garanzia per il lavoratore, al di sotto della quale non si può scendere per il versamento dei contributi per i dipendenti occupati a tempo pieno e a tempo parziale. Dal mese di gennaio 2020, il minimale giornaliero di retribuzione imponibile sale a 48,98 euro (nel 2019 era 48,74) facendo lievitare la retribuzione minima mensile imponibile a 1.273,48 euro, per effetto della rivalutazione dei minimali giornalieri di retribuzione, secondo l’indice Istat.

Per determinare l’imponibile contributivo, il datore di lavoro deve tenere conto congiuntamente della retribuzione effettiva secondo due criteri:
– se è superiore ai minimali di legge e a quella contrattuale, la contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione effettiva;
– se è inferiore ai minimali di legge o a quella contrattuale, ai fini del versamento dei contributi, deve essere adeguata all’importo più elevato tra i due.

Inoltre, la retribuzione non potrà essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d’importo superiore a quello previsto dal contratto.

Per i lavoratori a tempo parziale, il minimale è orario e si ottiene rapportando il minimale giornaliero alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale e dividendo l’importo così ottenuto con il numero delle ore settimanali previste contrattualmente per il tempo pieno.

Si precisa che le regole per la determinazione del minimale di retribuzione non sono derogabili ad esempio con la stipula di un contratto di prossimità. Infatti, con l’interpello n. 8/2016 il ministero del Lavoro ha infatti chiarito che non può essere oggetto del contratto di prossimità la determinazione dell’imponibile contributivo.