ROMA – Prima erano scesi, poi erano risaliti fino a raggiungere, nel 2019, la misura dello 0,8%. Poi, dal 1^ gennaio 2020, gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile erano scesi nuovamente, raggiungendo la percentuale dello 0,05%. Nel 2021, sono arrivati addirittura allo 0,01%.
Dal 2022, però, hanno invertito la marcia, ricominciando ad aumentare.
Nel 2022, in virtù del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13/12/2021, il tasso legale di interesse è stato fissato, per il 2022, nella misura dell’ 1,25% (una percentuale superiore all’1 %, che non si vedeva da ben otto anni).
Ora, addirittura, con D.M. 13 dicembre 2022, il tasso di interesse legale è stato fissato nella misura del 5%, una misura che non si era mai vista nel corso del secolo in corso (l’ultimo 5% risale al 1998).
Si deve ricordare che tutte le variazioni sono collegate al rendimento medio dei titoli di Stato ed al tasso di inflazione annuo.
Si ricorda pure che, così come previsto dall’articolo 2, comma 185, della legge 662/1996, se la modifica non fosse intervenuta entro il 15 dicembre, anche per l’anno successivo si sarebbe dovuta applicare la vecchia percentuale.
L’applicazione del tasso legale degli interessi non ha solo risvolti nell’ambito delle normali obbligazioni civilistiche.
Interessa, infatti, anche l’ambito tributario in quanto è prevista la corresponsione degli interessi legali nelle ipotesi in cui viene chiesta la rateizzazione delle somme da pagare quando ci si avvale dei diversi sistemi di definizione agevolata, nonché nel caso di “ravvedimento operoso”.
In quest’ultimo caso, per esempio, nell’ipotesi di omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi, è previsto il pagamento della sanzione ridotta, nonché degli interessi legali, calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza dell’adempimento fino al giorno in cui il contribuente regolarizza la propria posizione.
In base alla legge di Bilancio del 2023, è prevista pure l’applicazione del tasso legale di sconto (quindi il 5%), anche nel caso di rateizzazione delle somme dovute per la definizione degli avvisi di accertamento non ancora impugnati e di competenza dell’Agenzia delle Entrate (articolo 1, legge 197/2022, comma 182).
Il tasso legale da applicare è quello vigente nei singoli periodi, ed è quindi pari allo 0,05% fino al 31 dicembre 2020, allo 0,01% fino al 31 dicembre 2021, all’1,25 dal 1^ gennaio 2022, e al 5% dal 1 gennaio 2023.
Ancora una volta dalla pagine di questo Quotidiano segnaliamo non solo la confusione che esiste in materia di interessi fiscali, ma anche la disparità di trattamento tra il caso in cui il creditore è l’Erario e l’altro caso in cui il creditore è il contribuente.
Se, da un lato, infatti, gli interessi pagati dallo Stato ai contribuenti in caso di tardivo pagamento dei rimborsi d’imposta sono pari al 2%, dall’altro, tutti gli interessi dovuti all’Amministrazione Finanziaria o all’Agente della Riscossione sono di gran lunga superiori e vanno dal 3,50 % al 4,50%. Una disparità che è divenuta ancora maggiore con il recente aumento del tasso legale di sconto.
Sono principalmente gli interessi “fiscali”, ed in particolare quelli che si applicano dopo 60 giorni dalla notifica della cartella, gli oneri che gonfiano il debito tributario delle persone che hanno difficoltà a pagare.
Eppure, l’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 159 del 24 settembre 2015, aveva previsto che entro 90 giorni dalla sua entrate in vigore il Ministero dell’Economia e delle Finanze avrebbe dovuto emanare un Decreto stabilendo una misura unica per tutti gli interessi riguardanti la materia fiscale, un decreto che, a tutt’oggi, non risulta ancora emanato.
Una mancanza che nuoce fortemente alla tax compliance perché contrasta fortemente con la necessità di trasparenza delle disposizioni di natura fiscale e con l’esigenza di assicurare la giusta tolleranza verso i contribuenti più deboli.