ROMA – Aumentano gli interessi legali dal 2022.
Prima erano scesi, poi erano risaliti fino a raggiungere, nel 2019, la misura dello 0,8%. Poi, dal 1^ gennaio 2020, gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile erano scesi nuovamente, raggiungendo la percentuale dello 0,05%. Nel 2021, sono arrivati addirittura allo 0,01%.
Ora, però, in virtù del Decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze 13/12/2021, pubblicato nella G.U. n. 297 del 15 dicembre scorso, il tasso legale di interesse è ricominciato a salire. Più precisamente è stato fissato, per il 2022, nella misura dell’1,25%. Una percentuale, superiore all’1 %, che non si vedeva da ben otto anni.
Tutte le variazioni sono collegate al rendimento medio dei titoli di Stato ed al tasso di inflazione annuo.
Così come previsto dall’articolo 2, comma 185, della legge 662/1996, se la modifica non fosse intervenuta entro il 15 dicembre, anche per l’anno successivo si sarebbe dovuta applicare la vecchia percentuale.
L’applicazione del tasso legale degli interessi non ha solo risvolti nell’ambito delle normali obbligazioni civilistiche.
Interessa, infatti, anche l’ambito tributario in quanto è prevista la corresponsione degli interessi legali nelle ipotesi in cui viene chiesta la rateizzazione delle somme da pagare quando ci si avvale dei diversi sistemi di definizione agevolata, nonchè nel caso di “ravvedimento operoso”.
In quest’ultimo caso, per esempio, nell’ipotesi di omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi, è previsto il pagamento della sanzione ridotta, nonchè degli interessi legali, calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza dell’adempimento fino al giorno in cui il contribuente regolarizza la propria posizione.
Il tasso legale da applicare è quello vigente nei singoli periodi, ed è quindi pari allo 0,05% fino al 31 dicembre 2020, allo 0,01% fino al 31 dicembre 2021 ed all’1,25 dal 1^ gennaio 2022, fino al giorno di versamento compreso.
Ancora una volta dalla pagine di questo Quotidiano segnaliamo non solo la confusione che esiste in materia di interessi fiscali, ma anche la disparità di trattamento tra il caso in cui il creditore è l’Erario e l’altro caso in cui il creditore è il contribuente.
Se, da un lato, infatti, gli interessi pagati dallo Stato ai contribuenti in caso di tardivo pagamento dei rimborsi d’imposta sono pari al 2%, dall’altro, tutti gli interessi dovuti all’Amministrazione Finanziaria o all’Agente della Riscossione sono di gran lunga superiori e vanno dal 3,50 % al 4,50%.
Sono principalmente questi interessi, ed in particolare quelli che si applicano dopo 60 giorni dalla notifica della cartella, gli oneri che gonfiano il debito tributario delle persone che hanno difficoltà a pagare.
Eppure, l’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 159 del 24 settembre 2015, aveva previsto che entro 90 giorni dalla sua entrate in vigore il Ministero dell’Economia e delle Finanze avrebbe dovuto emanare un Decreto stabilendo una misura unica per tutti gli interessi riguardanti la materia fiscale, un decreto che, a tutt’oggi, non risulta ancora emanato.
Una mancanza che nuoce fortemente alla tax compliance perché contrasta fortemente con la necessità di trasparenza delle disposizioni di natura fiscale e con l’esigenza di assicurare la giusta tolleranza verso i contribuenti più deboli.