Dalla parte dei cittadini

La separazione personale dei coniugi

La separazione personale dei coniugi, purtroppo, è un argomento di grande attualità perché, statisticamente parlando, due coppie su cinque prima o poi finisce per separarsi. Quando ciò avviene a risentire le conseguenze sono certamente i coniugi in prima battuta, e poi i figli specie quando questi sono di minore età.

La separazione può essere di tre specie: giudiziale, consensuale, oppure di fatto. La separazione giudiziale è quella pronunziata dal Tribunale ad istanza di uno o di entrambi i coniugi, e ciò a seguito di fatti, anche indipendenti dalla loro volontà, che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza oppure rechino grave pregiudizio all’educazione della prole (art. 151 c.c.). La separazione giudiziale quindi può essere richiesta quando per una qualsiasi ragione sia venuta a mancare la comunione tra i coniugi e la convivenza sia ormai intollerabile, in quanto può arrecare pregiudizio ai figli. Controverso è l’obbligo di fedeltà il quale riveste particolare importanza solo quando è l’unico motivo che determina il fallimento del matrimonio, ma quando l’infedeltà si aggiunge ad altre ripetute e gravi incomprensioni tra i coniugi, è tutto l’insieme che dovrà essere valutato dal giudice per addebitare, all’uno o all’altro dei coniugi, la causa della separazione.

La separazione consensuale, invece, è quella che avviene tra i coniugi, sempre per motivi di incompatibilità, solo che essendo le parti d’accordo di separarsi consensualmente, la stessa è più semplice, atteso che il relativo accordo viene omologato dal Tribunale (art. 158 e 711 c.p.c.). Essa è più veloce della giudiziale e soprattutto è meno traumatica sia per gli stessi coniugi che per i figli. Ai fini del successivo divorzio occorre che sia trascorso un determinato termine dalla separazione (giudiziale o consensuale che sia), che è di un anno se la separazione è stata pronunciata con addebito ad uno dei coniugi, mentre invece è di sei mesi se la separazione è avvenuta consensualmente.

Infine, la separazione di fatto è l’interruzione della convivenza dei coniugi, attuata in modo pratico e di fatto, solo che è priva di effetti giuridici anche se non è del tutto irrilevante, se è vero che alla stessa si applicano le norme per quanto riguarda, ad esempio, il mantenimento dei figli, mentre nulla, invece, spetta all’altra parte convivente.