L’art. 2-ter del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 convertito dalla legge settembre 1021, n. 133 proroga sl 31 dicembre 2021 la possibilità, per i lavoratori fragili, di avere riconosciuto il periodo di eventuale quarantena come malattia con i relativi vantaggi.
Esaminiamo di seguito tali vantaggio e come chiederli.
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto (il limite massimo di assenze per malattia consentita).
Fino alla detta data del 31 dicembre 2021 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.
Per i periodi di cui al primo periodo, il medico curante redige ilcertificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima del 6 agosto 2021, anche in assenza del provvedimento redatto dal medico curante di cui si è detto sopra da parte dell’operatore di sanità pubblica.
Infime, va detto che. qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica
Durante il periodo d’assenza del lavoratore fragile per i motivi fin qui detti, in deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all’ente previdenziale, e dell’INPS connessi con le tutele in argomento sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 282,1 milioni di euro per l’anno 2021.
Di conseguenza l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande al raggiungimento del limite di 182,1 milioni di euro.
Ai fini del riconoscimento della tutela dei lavoratori fragili, essi devono produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di tutela della malattia, il certificato deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica. Nei casi residuali di certificato emesso in modalità cartacea, lo stesso dovrà essere trasmesso all’Inps nel termine dei due giorni previsti dalla normativa di riferimento.
Salvatore Freni