Quando si parla di pensioni anticipate contributive vi sono unicamente due strade: o la possibilità di ottenere un anno di sconto sul requisito anagrafico per andare in pensione, oppure un assegno più alto. Sono due possibilità che si applicano anche alle pensioni anticipate contributive. Ebbene sì: anziché i 64 anni di età necessari oggi nel sistema ordinario, si può andare in pensione a 63 anni.
Per le lavoratrici madri, la legge prevede infatti la possibilità di anticipare l’età di accesso alla pensione, pari a quattro mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 12 mesi. In alternativa all’anticipo anagrafico, la norma consente di chiedere l’applicazione del coefficiente di trasformazione del montante contributivo maggiorato di un anno nel caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni nel caso di tre o più figli.
Secondo l’interpretazione dell’Inps, la possibilità si pone in essere per tutte le prestazioni del sistema contributivo che prevedono un requisito anagrafico, grazie alla norma per cui nel caso di trattamenti pensionistici liquidati esclusivamente con il sistema contributivo “le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un’unica prestazione denominata pensione di vecchiaia”. La riforma del 2011 ha introdotto diverse modifiche: il beneficio trova applicazione per prestazioni pensionistiche derivanti da un sistema contributivo che prevedono un requisito anagrafico come la pensione di vecchiaia (67 anni) e la pensione anticipata (64 anni di età, almeno 20 anni di contribuzione effettiva e un importo minimo). Nella recente circolare 46/2024, l’Inps ricorda questa opzione, utile per raggiungere il requisito di importo minimo, da quest’anno pari a 2,8 volte l’assegno sociale per le lavoratrici con un figlio (almeno 1.496,35 euro mensili lordi) e a 2,6 volte con almeno due figli (1.389,46 euro) Una lavoratrice con tre figli, che raggiunge il requisito per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo potrebbe accedere alla pensione di vecchiaia a 66 anni (anziché 67). Oppure può accedere alla pensione con 67 anni di età, ma con assegno calcolato come se avesse 69 anni. Ogni 100mila euro di montante, l’assegno annuale aumenterebbe da 5.723 euro a 6.153 euro.
Nel caso della pensione anticipata contributiva, le due possibilità sono l’accesso a 64 anni con coefficiente aumentato che corrisponde a 65 o 66 anni. Altrimenti si può anticipare fino a 63 anni. Queste pensioni anticipate contributive per persone che hanno versato il primo contributo previdenziale dopo il 1995 e oggi hanno 64 anni riguardano poche lavoratrici, per motivi anagrafici. Invece con il tempo diventeranno la norma, a partire dalle donne nate dagli anni Settanta che andranno in pensione nel prossimo decennio. Le agevolazioni del comma 40 valgono se si esercita l’opzione al sistema contributivo previsto dalla riforma del 1995: pur avendo diritto a una pensione soggetta al metodo misto (contributi ante 1996), si chiede di passare completamente al contributivo. In questo caso, però, non è possibile accedere all’anticipata contributiva ma solo alla pensione di vecchiaia. Da questa agevolazione è esclusa la pensione anticipata “ordinaria” (donne con 41 anni e dieci mesi di contributi). Per questa casistica non è previsto un requisito anagrafico su cui applicare lo “sconto” dei quattro mesi. I benefici non riguardano poi chi va in pensione con “opzione donna”, in cui il calcolo dell’assegno avviene con regole del sistema contributivo, ma sulla parte giuridica si aggancia alle norme della pensione retributiva o mista.
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