Dalla parte dei cittadini

Le distanze legali nelle costruzioni

L’obbligo di rispettare le norme relative alle distanze legali tra le costruzioni edilizie, deve essere osservato tutte le volte in cui viene realizzata un’opera che presenti i caratteri della stabilità al suolo e della permanenza, ivi comprese anche le parti accessorie dell’edificio, quali le scale, le terrazze ed i corpi avanzati che, anche se non corrispondono a volumi abitativi coperti, sono destinate a estendere ed ampliare la consistenza del nuovo fabbricato.

Ciò in quanto si tratta di norme dettate non soltanto a tutela dei cosiddetti “rapporti di vicinato”, ma anche e soprattutto per finalità di pubblico interesse. Da ciò consegue che il proprietario di un immobile – in caso di inosservanza da parte del vicino delle dovute distanze legali – potrà esperire, ai sensi dell’art. 1170 c.c. l’azione di manutenzione, in quanto detta violazione costituisce una turbativa del possesso (Cassaz. Sent. N. 22414/27.12.2004).

L’esperibilità di detta azione di manutenzione è soggetta, però, al termine di un anno, che decorre dalla molestia o turbativa in atto.

Occorre anche ricordare che l’azione di manutenzione non è esclusa dall’ottenimento del permesso di costruire da parte dell’autore della turbativa, in quanto detto permesso concesso dal Comune fa sempre salvi i diritti dei terzi.